DECALOGO

(versione 10 gennaio 2006)

COME FUNZIONANO IL TEST DI VERIFICA E L'ESAME FINALE

1. Il test intermedio sarà composto di domande in parte a risposta multipla in parte a risposta aperta (con un limite massimo di righe); verranno distribuiti dei moduli prestampati. Durerà 45 min.

2. Gli argomenti su cui verte il test sono indicati sopra, nella terza colonna della riga corrispondente.

3. Per essere ammessi a sostenere il test bisogna presentarsi con un documento di identità

4. La valutazione del test sarà espressa con la scala: insufficiente, sufficiente, buono, ottimo, sbalorditivo

5. I risultati saranno pubblicati in rete in una pagina apposita

6. Chi ha ottenuto una valutazione almeno sufficiente può utilizzare il risultato all'esame. Sarà una scelta che può esprimere al momento dell'esame orale.

7. L'esame orale è sempre preceduto da un test finale scritto - redatto secondo modalità analoghe a quelle di cui al punto 1 e valutato secondo i criteri del punto 4 - composto da quattro parti, corrispondenti alle "macroaree" organizzazione (capitoli I-II, IV-VII), fonti (capitoli III, VIII-XI), corte costituzionale (capitolo XII), diritti e libertà (capitolo XIII: quest'ultima è riservata solo a coloro che sostengono l'esame per il modulo integrativo da 3 crediti). Il test si svolge nella prima mezzora dell'appello: si raccomanda perciò la massima puntualità e di venire muniti di libretto o di documento di identificazione. Il test non sarà pre-corretto, ma letto e discusso al momento dell'esame orale. Gli studenti degli anni precedenti possono non sottoporsi al test scritto (questo in considerazione delle leggere diversità del loro programma d'esame)

8. L'esame orale prevede una domanda su ognuna delle parti indicate al punto 7 (salvo che non si interrompa dolorosamente prima!). L'ultima domanda sul modulo obbligatorio e la domanda sul modulo integrativo (salvo che non ci si avvalga del test intermedio) sarà comunque fatta dal titolare della cattedra.

attenzione: l'aver superato il primo test intermedio non dispensa dallo studio delle Fonti comunitarie (capitolo XI)

9. Chi ha sostenuto positivamente uno o più test intermedi scritti e vuole utilizzarne i risultati è dispensato sia dal compilare la corrispondente sezione del test finale (di cui al punto 7) sia dal sostenere la corrispondente sezione dell'esame orale (per es., se utilizza il test intermedio sulle fonti, non è più interrogato su di esse né deve rispondere sulle fonti nell'esame orale: salvo l'avvertenza di cui al punto precedente, riguardante le fonti comunitarie)

10. Il fatto di essere dispensato dal sostenere un esame esplicito e diretto sui temi indicati al punto 9, non esime il candidato dal dimostrare di sapere con sufficienza la parte della materia di cui ha già sostenuto la prova quando, nel corso dell'esame per la parte che deve ancora sostenere, dovessero emergere collegamenti e nozioni presupposte alle altri parti del programma (per es., rispondendo sulla Corte costituzionale non si possono ignorare i concetti di "legge", "atto con forza di legge", "giudice" ecc.). Sì, è vero: è persino umiliante doverlo precisare, ma è meglio farlo qua che in sede di esame, vero?