Testo della Costituzione italiana prima delle riforme del 1999-2001
Art. 114
«La Repubblica
si riparte in Regioni, Provincie e Comuni».
Art. 115
«Le Regioni sono
costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî
fissati nella Costituzione».
Art. 116
«Alla Sicilia,
alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle
d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
statuti speciali adottati con leggi costituzionali».
Art. 117
«La Regione
emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non
siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre
Regioni:
§
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
§
circoscrizioni comunali;
§
polizia locale urbana e rurale;
§
fiere e mercati;
§
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
§
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
§
musei e biblioteche di enti locali;
§
urbanistica;
§
turismo ed industria alberghiera;
§
tranvie e linee automobilistiche di interesse
regionale;
§
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
§
navigazione e porti lacuali;
§
acque minerali e termali;
§
cave e torbiere;
§
caccia;
§
pesca nelle acque interne;
§
agricoltura e foreste;
§
artigianato;
§
altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro
attuazione».
Art.
118
«Spettano alla
Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere
attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri
enti locali.
Lo Stato può con
legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni
amministrative.
La Regione
esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie,
ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».
Art.
119
«Le Regioni
hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della
Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei
Comuni.
Alle Regioni
sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai
bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni
normali.
Per provvedere a
scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole,
lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un
proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della
Repubblica».
Art. 120
«La Regione non
può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra le
Regioni.
Non può adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare
il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio
nazionale la loro professione, impiego o lavoro».
Art.
121
«Sono organi
della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
presidente».
Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta
regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo centrale».
Art. 122.
«Il sistema
d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei
consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere
del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio
elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri
lavori.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei
voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed
i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi
componenti».
Norma transitoria posta dall’art. 5
della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n.
299).
«1. Fino alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come
sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del
Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi
Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di
legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste
regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato
che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il
Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E’ eletto
alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a
quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale
riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato
alla carica di consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal
comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il
seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei
seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
l’Ufficio centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
2. Fino alla
data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti
disposizioni:
a) entro dieci
giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i
componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente
revocarli;
b) nel caso in
cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata
di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da
almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre
giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove
elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a
nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni
volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».
Art.
123
«Ogni Regione ha
uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della
Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della
Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è
deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
ed è approvato con legge della Repubblica».
Art.
124
«Un commissario
del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione».
Art.
125
«Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma
decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della
deliberazione da parte del Consiglio regionale».
Art.
126
«Il Consiglio
regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di
sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o
violazioni.
Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza,
non sia in grado di funzionare.
Può essere
altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento
è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di
scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria
amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio».
Art.
127
«Ogni legge
approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso
di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione.
La legge è
promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non
prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata
urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il Governo della
Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con
quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato
per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio
regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il
Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o
quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di
dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».
Art.
128
«Le Provincie e
i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
Art.
129
«Le Provincie e
i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e
regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni
esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento».
Art.
130
«Un organo della
Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita,
anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella
forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro
deliberazione».
Art. 131: identico
Art.
132
«Si può, con
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali,
consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un’altra».
Per la
disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge
25 maggio 1970, n. 352.
Art. 133: identico