SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 gennaio 2002

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado -

Ricorso d'annullamento a norma dell'art. 33 del Trattato CECA - Ricevibilità - Principio del contraddittorio nel procedimento giurisdizionale»

Nel procedimento C-480/99 P,

Gerry Plant e a., rappresentati dalla sig.ra B. Hewson, barrister, su incarico del sig. T. Graham, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 settembre 1999 nelle cause riunite T-148/98 e T-162/98, Evans e a./Commissione (Racc. pag. II-2837),

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Erhart e B. Doherty, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

e

South Wales Small Mines Association, con sede in Fochriw, Near Bargoed (Regno Unito), rappresentata dai sigg. T. Sharpe, QC, e M. Brealey, barrister, su incarico della sig.ra S. Llewellyn Jones, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer


cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1999, il sig. Plant ed altri sedici ricorrenti hanno proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 29 settembre 1999 nelle cause riunite T-148/98 e T-162/98, Evans e a./Commissione (Racc. pag. II-2837; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui era stato dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 30 luglio 1998, n. 15656, recante rifiuto di dar seguito ad una denuncia presentata da un'associazione di imprese minerarie carbonifere nella quale si lamentava una pratica di prezzi discriminatori (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale

2.

Nella parte dell'ordinanza impugnata dal titolo «Fatti e procedimento» si espone, in particolare, quanto segue:

«1 La South Wales Small Mines Association (Associazione delle piccole imprese minerarie del Galles meridionale; in prosieguo: la SWSMA) è un'associazione non riconosciuta di diritto inglese, costituita per rappresentare gli interessi delle piccole imprese minerarie carbonifere con sede nel Galles meridionale.

2 Alcune di queste piccole imprese hanno presentato alla Commissione, con il nome collettivo della SWSMA, una denuncia datata 5 giugno 1990, con la quale si lamentava l'applicazione di condizioni commerciali discriminatorie contrarie alle disposizioni rilevanti del Trattato CECA.

3 Con decisione n. 15656 (in prosieguo: la Decisione), contenuta in una lettera del 30 luglio 1998, la Commissione comunicava che non avrebbe dato seguito alla denuncia.

4 Il 5 agosto 1998, la SWSMA riceveva, mediante raccomandata con avviso di ritorno, la notifica della lettera del 30 luglio riportante la Decisione.

5 Con lettera del 18 agosto 1998, confermata il 26 agosto seguente, numerose piccole imprese chiedevano alla Commissione di voler notificare loro formalmente la Decisione, il che essa rifiutava di fare con lettera del 24 agosto 1998.

6 Dopo aver appreso, il 16 settembre 1998, che la SWSMA non aveva impugnato la Decisione nei termini prescritti, gli interessati hanno formato, con atto presentato presso la cancelleria del Tribunale il 21 settembre 1998, un ricorso contro la Decisione fondato sugli artt. 33, secondo comma, e 35 del Trattato CECA (causa T-148/98). I ricorrenti hanno precisato al punto 2 della loro domanda: Una copia della Decisione è allegata (allegato 1) alla presente domanda.

7 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1998, la SWSMA ha, dal canto suo, presentato una domanda di annullamento della Decisione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, già citato (causa T-162/98).

8 Conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ha sollevato, relativamente alle due cause, un'eccezione di irricevibilità, con atti presentati il 23 novembre (causa T-162/98) ed il 14 dicembre 1998 (causa T- 148/98)».

3.

Dato che l'eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti dei ricorrenti nella causa T-148/98, che si presentano come ex membri della SWSMA, era stata fondata, in particolare, sull'asserita inosservanza del termine di ricorso contenzioso di un mese fissato all'art. 33, terzo comma, del Trattato, il Tribunale ha rivolto per iscritto ai detti ricorrenti, con lettera della cancelleria 28 aprile 1999, alcuni quesiti relativi alle circostanze nelle quali gli stessi avevano preso conoscenza della decisione controversa. I ricorrenti rispondevano con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 1° giugno 1999.

4.

Dall'insieme degli accertamenti di fatto operati dal Tribunale sulla base dei fascicoli relativi alle due cause risultano i seguenti elementi.

5.

La decisione controversa veniva notificata alla SWSMA all'unico recapito di quest'ultima che era stato comunicato alla Commissione. La lettera contenente la detta decisione veniva consegnata al sig. Bernard John Llewellyn, segretario dell'associazione alla data di presentazione della denuncia. Egli dichiarava sotto giuramento di non aver dato alcun seguito alla ricezione della decisione controversa e, in particolare, di non averla trasmessa al legale della SWSMA, sig.ra Sarah Llewellyn Jones, dello studio T. Llewellyn Jones, solicitors, basandosi sul fatto che la detta decisione recava la menzione «cc. T. Llewellyn». Il sig. Bernard John Llewellyn riteneva che il legale della SWSMA, avendo ricevuto copia della decisione controversa, vi avrebbe dato seguito in maniera adeguata. Ora, in realtà, secondo la SWSMA, il suo legale non aveva ricevuto dalla Commissione copia della detta decisione e prendeva conoscenza di quest'ultima soltanto l'8 settembre 1998.

6.

Il sig. Mostyn Jones, che fa parte dei ricorrenti nella causa T-148/98, asseriva di aver ricevuto da un terzo una copia della decisione controversa il 10 agosto 1998. Rispondendo ai quesiti del Tribunale trasmessi con lettera della cancelleria del 28 aprile 1999, egli precisava di non ricordare più le circostanze esatte in cui era avvenuta la consegna della detta copia, né l'identità del terzo, ma di ritenere che si trattasse di una delle persone rappresentate dalla sig.ra Sarah Llewellyn Jones.

7.

Con lettere del 25 giugno 1999, il cancelliere del Tribunale invitava le parti nelle cause T-148/98 e T-162/98 a formulare osservazioni riguardo all'eventuale riunione delle due cause ai fini della fase scritta del procedimento, della trattazione orale, nonché della sentenza. Con le medesime missive, le parti venivano invitate a precisare se, nel caso di riunione, esse intendessero chiedere il trattamento riservato di taluni passaggi delle loro memorie o di altri documenti prodotti dinanzi al Tribunale.

8.

Solo la Commissione forniva una risposta entro il termine impartito, con lettere registrate in cancelleria il 3 luglio 1999, specificando di non avere osservazioni in merito all'eventuale riunione delle cause ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza, e di non chiedere un trattamento riservato.

9.

La Power Gen UK plc, la National Power plc e la British Coal Corporation chiedevano di intervenire nelle due cause a sostegno delle conclusioni della Commissione.

10.

Con lettera depositata il 25 giugno 1999, veniva presentata, per conto di alcune imprese ricorrenti nella causa T-148/98, una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 94 del regolamento di procedura del Tribunale.

Ordinanza impugnata

11.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha così provveduto:

- ha riunito le cause T-148/98 e T-162/98, in applicazione dell'art. 50 del proprio regolamento di procedura;

- ha statuito sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, senza impegnare la discussione nel merito e senza trattazione orale, ai sensi dell'art. 114 del detto regolamento di procedura.

- ha dichiarato irricevibili ambedue i ricorsi.

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che non occorreva statuire sulla domanda di gratuito patrocinio, né sulle domande d'intervento.

12.

Per concludere per l'irricevibilità dei due ricorsi ad esso proposti, il Tribunale ha considerato quanto segue:

«29 Occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza costante, il termine di ricorso è di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1355, punto 38).

Causa T-162/98

30 E' pacifico tra le parti che la Decisione è stata regolarmente notificata alla ricorrente e che questa ha presentato il suo ricorso solo dopo la scadenza del termine di ricorso contenzioso.

31 L'errore scusabile invocato dalla ricorrente per ottenere una proroga di un termine di ricorso d'ordine pubblico riguarda soltanto circostanze eccezionali in cui, segnatamente, l'istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 26).

32 Ora, risulta chiaramente dal combinato disposto degli artt. 33, terzo comma, e 15, secondo comma, del Trattato CECA che il termine per il ricorso d'annullamento inizia a decorrere per effetto della notifica della decisione individuale impugnata all'impresa o all'associazione d'imprese destinataria.

33 Spettava alla ricorrente, poiché la Decisione le era stata regolarmente notificata, contattare i propri difensori per concordare con questi il seguito da dare alla Decisione ed esercitare il proprio diritto d'impugnazione nel rispetto del termine contenzioso riconosciutole.

34 Anche se, come sostiene la ricorrente, i suoi solicitors non avessero ricevuto dalla Commissione una copia della Decisione, il rischio di omissione o di smarrimento di una lettera inviata con posta ordinaria avrebbe dovuto spingere la ricorrente ad impartire loro le istruzioni adeguate alla difesa dei suoi interessi.

35 Rimettendosi alla sola iniziativa dei propri solicitors, la ricorrente non si è quindi comportata secondo la normale diligenza.

36 In tali circostanze, la menzione cc: T. Llewellyn Jones riportata sulla Decisione non può costituire un fatto eccezionale capace di rendere scusabile l'errore commesso dalla ricorrente.

37 Ne consegue che si devono respingere come infondati gli argomenti presentati dalla ricorrente e dichiarare irricevibile il ricorso nella causa T-162/98.

Causa T-148/98

(...)

40 Dovendo essere calcolato, come richiesto dalle ricorrenti, a partire dal 10 agosto 1998, data in cui una di esse avrebbe ricevuto da un terzo copia della Decisione, il termine di ricorso di un mese fissato dall'art. 33, terzo comma, del Trattato CECA, prorogato di dieci giorni in ragione della distanza, sarebbe dovuto scadere il 20 settembre 1998. Poiché tale giorno era una domenica, la scadenza del termine è stata riportata al lunedì 21 settembre 1998, alle ore 24:00, ai sensi dell'art. 101, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura. Il ricorso, presentato in tale ultima data, sarebbe quindi stato proposto l'ultimo giorno del termine prescritto.

41 Tuttavia, una parte può far valere, a sostegno delle proprie pretese, solo elementi sufficientemente concreti e dettagliati affinché il Tribunale possa considerarli almeno credibili e la controparte possa contestarli utilmente apportandone, eventualmente, prova contraria. Tale onere, relativo agli elementi di fatto a disposizione dei soli ricorrenti, evita che il Tribunalestatuisca su circostanze puramente teoriche o adattate ai soli fini della controversia.

42 Il Tribunale ha invitato le ricorrenti, in primo luogo, a precisare l'identità del terzo dal quale una di esse avrebbe ricevuto una copia della Decisione, in secondo luogo, a indicare l'identità della ricorrente in causa e, infine, in terzo luogo, a descrivere le circostanze esatte di tale ricezione, nonché le modalità della presa di conoscenza della Decisione da parte delle altre ricorrenti.

43 Le ricorrenti hanno risposto a tali domande nel modo seguente:

1. The Applicant Mr Mostyn Jones he (sic) cannot recall who the third party was, he thinks he obtained it from one of the persons who Sarah Llewellyn Jones represents.

(Il ricorrente signor Mostyn Jones non riesce a ricordare l'identità del terzo; egli pensa di averla ottenuta da una delle persone rappresentate dalla signorina Sarah Llewellyn Jones).

2. Mr Mostyn Jones.

3. The Applicant Mr Jones cannot recall the exact circumstances. The Other Applicants became aware of it by Mr Jones informing some of them of the decision and the Applicants communicating directly with one another.

(Il ricorrente signor Jones non riesce a ricordare le circostanze esatte. Gli altri ricorrenti lo appresero dal signor Jones, il quale informò alcuni di loro della Decisione, e per il fatto di aver comunicato direttamente tra loro).

44 Dato che la Commissione ha notificato la Decisione solo alla SWSMA e che la Decisione non è stata comunicata neanche ai solicitors dell'associazione, che ne hanno avuto conoscenza soltanto l'8 settembre 1998, l'affermazione secondo la quale una delle ricorrenti avrebbe ricevuto, in data 10 agosto 1998, una copia della Decisione da un terzo non identificato appare inverosimile.

45 Le risposte fornite ai quesiti posti dal Tribunale hanno confermato tale non credibilità. Risulta infatti dalla loro formulazione laconica ed evasiva che il signor Mostyn Jones, che ricorda precisamente la data di ricezione di una copia della Decisione, data di inizio allegata della decorrenza del termine, ha dimenticato sia l'identità della persona dalla quale l'avrebbe ricevuta, sia le circostanze di tale ricezione.

46 Come sola precisazione, il signor Mostyn Jones dichiara di ritenere di aver ricevuto il documento da una delle persone rappresentate dalla signorina Sarah Llewellyn Jones, consulente della SWSMA. Tale ipotesi è tuttavia incontraddizione con le dichiarazioni del signor Bernard John Llewellyn, il quale afferma di non aver dato alcun seguito alla ricezione della lettera contenente la Decisione e con il fatto che la Decisione è arrivata all'attenzione dei solicitors della SWSMA soltanto l'8 settembre 1998.

47 Ne consegue che i ricorrenti non sono stati in grado di allegare in modo sufficientemente circostanziato e concludente la data di inizio della decorrenza del termine di ricorso contenzioso che avrebbe consentito di considerare la loro azione come proposta nei termini.

48 Se ne deduce necessariamente che il ricorso nella causa T-148/98 deve essere considerato tardivo.

49 Si deve quindi dichiarare tale ricorso irricevibile, senza che sia necessario trattare gli altri mezzi d'irricevibilità sollevati dalla Commissione, né decidere sulla domanda di gratuito patrocinio e sulle domande d'intervento».

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado

Le conclusioni del ricorso in esame

13.

I ricorrenti nel presente procedimento concludono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata nei limiti in cui essa riguarda la causa T-148/98;

- dichiarare che il ricorso d'annullamento è ricevibile e che il Tribunale deve statuire sul merito;

- in subordine, rinviare la questione della ricevibilità al Tribunale riunito in una nuova composizione, dovendo le parti ricorrenti avere la possibilità di prendere preliminarmente conoscenza del complesso delle prove apportate ovvero delle osservazioni presentate dalla SWSMA e di commentarle;

- condannare la Commissione alle spese dell'impugnazione e del ricorso in primo grado.

14.

La Commissione conclude che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione irricevibile;

- in subordine, respingere l'impugnazione;

- condannare i ricorrenti alle spese.

15.

La SWSMA non ha depositato una comparsa di risposta.

I motivi di impugnazione

16.

A sostegno del proprio ricorso i ricorrenti deducono tre motivi relativi, rispettivamente, ad un errore di diritto commesso dal Tribunale, alla violazione dei diritti della difesa da parte di quest'ultimo, e allo snaturamento degli elementi di prova ad esso sottoposti.

17.

In particolare, per quanto riguarda il secondo motivo fatto valere dai ricorrenti, questi ultimi sostengono che, per considerare tardivo il loro ricorso, il Tribunale ha attribuito grande rilevanza a quella che esso ha considerato come una contraddizione tra gli elementi di prova da essi forniti e quelli apportati dalla SWSMA. Così il Tribunale, per ritenere inverosimili le affermazioni dei ricorrenti secondo le quali essi avrebbero preso conoscenza della decisione sin dal 10 agosto, si sarebbe ampiamente basato sulle dichiarazioni rese sotto giuramento dal sig. Bernard John Llewellyn e su quelle dello studio legale T. Llewellyn Jones, secondo le quali quest'ultimo avrebbe preso conoscenza della decisione controversa soltanto in data 8 settembre 1998. Ora, i ricorrenti non avrebbero avuto la possibilità né di esaminare né di commentare i detti elementi, addotti dalla SWSMA nell'ambito della causa T-162/98. Non sarebbe stata data loro alcuna occasione, dopo la riunione di tale causa con la loro e prima che l'ordinanza impugnata fosse emanata. Essi fanno valere che le parti debbono avere l'opportunità di prendere conoscenza del complesso delle prove o delle osservazioni presentate nonché di commentarle, e che si tratta di un principio elementare di diritto naturale e di una regola insita nel diritto al procedimento in contraddittorio. Essi fanno riferimento in proposito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 20 febbraio 1996, Vermeulen c. Belgique (Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pag. 224), e alla sentenza della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità (Racc. pag. 97, in particolare pag. 150). I ricorrenti precisano che avrebbero potuto dimostrare, se fosse stata data loro l'opportunità, in quale data essi avevano dato istruzioni ai propri rappresentanti legali per agire in giudizio, ed in proposito producono, in allegato al loro ricorso, il duplicato di una telecopia della decisione controversa, recante la data dell'11 agosto 1998 come contrassegno di ricezione della telecopiatrice.

Sulla ricevibilità dell'impugnazione

Argomenti della Commissione

18.

Nella sua comparsa di risposta alla comunicazione dell'atto di impugnazione la Commissione sostiene, in primo luogo, che quest'ultimo è irricevibile in toto. Il Tribunale avrebbe dichiarato il ricorso irricevibile in quanto tardivo, in base ad una semplice valutazione dei fatti. Infatti, dopo aver rivolto ai ricorrenti dei quesiti diretti, il Tribunale avrebbe respinto l'affermazione secondo la quale uno di essi era in possesso della decisione impugnata il 10 agosto 1998, come essi sostenevano. Tale valutazione non costituirebbe, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al sindacato della Corte. La Commissione ricorda che, a norma dell'art. 32 quinquies, n. 1, del Trattato CECA e dell'art. 51dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un'impugnazione è limitata alle questioni di diritto. In proposito, la Commissione si richiama alle sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punti 10 e 42), e 9 gennaio 1997, causa C-143/95 P, Commissione/Socurte e a. (Racc. pag. I-1, punto 36), e all'ordinanza 6 ottobre 1997, causa C-55/97 P, AIUFFAS e AKT/Commissione (Racc. pag. I-5383, punto 25). In particolare, il motivo secondo il quale i diritti della difesa non sarebbero stati rispettati, in quanto il Tribunale si sarebbe basato su elementi di fatto prodotti dalla SWSMA che i ricorrenti non avrebbero potuto commentare, sarebbe irricevibile, poiché costituirebbe una domanda di riesame dei fatti. Inoltre, se un'impugnazione può soltanto riguardare, segnatamente, i vizi di procedura che recano pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, l'impugnazione non dimostrerebbe in che modo gli interessi dei ricorrenti sarebbero stati lesi da un qualsiasi vizio di procedura.

Giudizio della Corte

19.

Ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione può essere fondata, in particolare, su motivi relativi a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente.

20.

Il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa è pertanto ricevibile. Al contrario di quanto sostiene la Commissione, la questione se il Tribunale possa basarsi su elementi di fatto non discussi dai ricorrenti per respingere il loro ricorso è una questione di diritto. Inoltre, fa parte del controllo effettuato dalla Corte nell'ambito di un'impugnazione l'esame della questione di stabilire in che misura l'ordinanza impugnata sia effettivamente fondata su tali elementi per sfociare nel rigetto del ricorso. Si tratta infatti di un esame della procedura seguita dinanzi al Tribunale e non di un riesame dei fatti relativi al merito della causa. Quanto alla questione se sia provato che un vizio di procedura ha recato pregiudizio agli interessi dei ricorrenti, essa deve essere affrontata nell'ambito dell'esame del merito dell'impugnazione e non della sua ricevibilità.

Sulla fondatezza dell'impugnazione

Argomenti della Commissione

21.

A fronte degli argomenti menzionati al punto 17 della presente sentenza, volti a dimostrare una violazione dei diritti della difesa, la Commissione sostiene, facendo riferimento al riguardo al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti, pur avendo tutto l'interesse a dimostrare di aver ottenuto copia della decisione controversa soltanto il 10 agosto 1998, hanno fornito una risposta semplicemente laconica ed evasiva ai quesiti posti dal Tribunale in proposito. In sostanza, a parere della Commissione, è imputabile agli stessi ricorrenti il fatto che essi non siano riusciti a dimostrare di aver preso conoscenza della decisione controversa il 10 agosto 1998, e che non abbiano ancora prodotto, in sede di impugnazione, gli elementi probanti, l'occasione di fornire i quali, a quanto essi contestano al Tribunale, sarebbe stata loronegata da quest'ultimo. In merito alla telecopia recante come data di ricezione l'11 agosto 1998, prodotta in allegato al ricorso, la Commissione ritiene che questo documento non sia probante. Anche se dovesse essere considerata come la prova del fatto che i ricorrenti disponevano del documento l'11 agosto 1998 e se questi ultimi spiegassero in maniera convincente per quale ragione non l'hanno prodotto dinanzi al Tribunale, tale telecopia non dimostrerebbe che essi abbiano avuto conoscenza della decisione soltanto il 10 agosto.

22.

Per sostenere che gli interessi dei ricorrenti non sono stati lesi, la Commissione fa valere che, come la Corte ha dichiarato in una causa in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione, nell'ambito di una decisione presa nei confronti di imprese, abbia tenuto conto di elementi di cui queste ultime non avevano potuto prendere conoscenza non inficiava la validità della decisione nel suo complesso, poiché tali elementi si riferivano a circostanze di carattere meramente accessorio rispetto alle infrazioni accertate nella decisione. La Commissione aggiunge che, ciononostante, la Corte ha precisato che, in una tale situazione, essa stessa doveva prescindere dai detti elementi al fine di valutare la fondatezza della decisione controversa (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 30).

23.

In proposito, la Commissione ritiene che l'ordinanza impugnata dimostri assai chiaramente che il Tribunale sarebbe giunto ad una identica conclusione per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso, anche se i ricorrenti avessero avuto la possibilità di muovere osservazioni in ordine agli elementi di prova versati al fascicolo, in particolare, la dichiarazione del sig. Bernard John Llewellyn. Risulterebbe dal punto 45 dell'ordinanza impugnata che, sulla sola base delle dichiarazioni dei ricorrenti, il Tribunale è giunto alla conclusione che la data di presa di conoscenza della decisione controversa da essi fatta valere non è credibile. Gli elementi estratti dai documenti prodotti dalla SWSMA avrebbero avuto unicamente carattere confermativo, ma non sarebbero stati in alcun modo fondamentali o essenziali.

Giudizio della Corte

24.

Come giustamente ricordano i ricorrenti, e come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza Snupat/Alta Autorità, violerebbe un principio giuridico fondamentale il giudice che fondasse le proprie decisioni su fatti o documenti a proposito dei quali le parti, o una di esse, non siano state in grado di svolgere le loro difese, non avendo potuto prenderne conoscenza.

25.

Occorre quindi esaminare se, come sostengono i ricorrenti, il Tribunale abbia fondato la sua decisione su fatti o documenti di cui le parti non avevano potuto prendere conoscenza.

26.

In proposito, i ricorrenti si riferiscono alle dichiarazioni del sig. Bernard John Llewellyn, richiamate al punto 46 dell'ordinanza impugnata, secondo le quali egli nonavrebbe dato alcun seguito alla ricezione della decisione controversa. Essi fanno riferimento anche all'assunto della SWSMA, menzionato ai punti 44 e 46 dell'ordinanza impugnata, secondo il quale i legali di quest'ultima avrebbero preso conoscenza della detta decisione soltanto l'8 settembre 1998.

27.

E' giocoforza constatare che il Tribunale si è effettivamente basato su tali elementi per concludere che i ricorrenti non avevano dimostrato di aver ricevuto copia della decisione della Commissione il 10 agosto 1998 e per giudicare tardivo il loro ricorso.

28.

Così, al punto 44 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la decisione controversa non era stata comunicata neanche ai solicitors della SWSMA, che ne avevano avuto conoscenza soltanto l'8 settembre 1998, per considerare che l'affermazione secondo la quale, il 10 agosto 1998, una delle imprese ricorrenti aveva ricevuto copia della detta decisione da un terzo non identificato era inverosimile. Al punto 46 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha escluso il carattere probante delle dichiarazioni del sig. Mostyn Jones secondo le quali quest'ultimo avrebbe ricevuto copia del documento da una delle persone rappresentate dalla sig.ra Sarah Llewellyn Jones, considerando che tale ipotesi era in contraddizione, da un lato, con le dichiarazioni del sig. Bernard John Llewellyn, che aveva affermato di non aver dato alcun seguito alla ricezione della decisione controversa, e, d'altro lato, con il fatto che quest'ultima sarebbe giunta a conoscenza dei solicitors della SWSMA soltanto l'8 settembre 1998.

29.

Orbene, è pacifico che, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, i ricorrenti non hanno ricevuto comunicazione né delle dichiarazioni del sig. Bernard John Llevellyn, né dell'assunto della SWSMA secondo il quale i suoi solicitors sarebbero venuti a conoscenza della decisione controversa soltanto l'8 settembre 1998.

30.

Infatti, i soli documenti comunicati ai ricorrenti nell'ambito di tale procedimento sono stati, da un lato, la memoria della Commissione con cui veniva sollevata un'eccezione di irricevibilità e si chiedeva al Tribunale di statuire al riguardo senza impegnare la discussione nel merito, in conformità all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, e, dall'altro, i quesiti posti dal Tribunale e menzionati al punto 3 della presente sentenza.

31.

Nessuno di questi documenti, scambiati nell'ambito della causa T-148/98, fa menzione delle dichiarazioni rese dal sig. Bernard John Llewellyn né dell'assunto della SWSMA relativo alla data in cui i solicitors di quest'ultima avrebbero preso conoscenza della decisione controversa.

32.

Inoltre, nessun aspetto delle osservazioni scritte formulate dai ricorrenti in risposta all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione mostra che gli interessati abbiano altrimenti avuto conoscenza degli elementi menzionati al punto precedente.

33.

Infatti, le dichiarazioni del sig. Llewellyn e gli elementi relativi all'assunto della SWSMA comparivano negli atti della causa T-162/98. Tuttavia, questi ultimi non sonostati comunicati ai ricorrenti nella causa T-148/98, né, a fortiori, hanno potuto essere discussi dai ricorrenti stessi nel corso della fase scritta o orale, poiché le due cause erano state riunite soltanto nell'ambito ed ai fini dell'ordinanza impugnata, emanata senza trattazione orale in applicazione dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale.

34.

Di conseguenza, il Tribunale si è reso responsabile di un vizio di procedura recante pregiudizio agli interessi della parte ricorrente ai sensi dell'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, poiché si è fondato sugli elementi richiamati al punto 29 della presente sentenza per dichiarare irricevibile il ricorso delle imprese ricorrenti nella causa T-148/98.

Sulla ricevibilità del ricorso in primo grado

35.

La controversia è in condizione di essere decisa sotto il profilo dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. In particolare, nell'ambito del procedimento nella causa T-148/98 e nell'ambito di quello presente, le parti hanno avuto modo di discutere gli elementi addotti dalla Commissione nei due procedimenti a sostegno dell'eccezione da essa sollevata. Nel caso di specie la Corte ritiene necessario riesaminare immediatamente la ricevibilità del ricorso proposto dai ricorrenti dinanzi al Tribunale.

Argomenti delle parti

36.

Nella sua eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti del ricorso proposto nella causa T-148/98, la Commissione fa valere che i ricorrenti non sono interessati dalla decisione controversa e che, di conseguenza, non soddisfano le condizioni per proporre un ricorso ai sensi dell'art. 33 del Trattato. Essa sostiene che soltanto la SWSMA, autrice della denuncia, è interessata dalla decisione, mentre i ricorrenti potrebbero, se del caso, essere interessati unicamente da una decisione che fosse resa in seguito a una denuncia da loro stessi presentata. Il fatto che i ricorrenti siano eventualmente pregiudicati dai comportamenti oggetto della denuncia della SWSMA non significherebbe che gli stessi siano interessati dalla decisione di non darvi seguito, poiché essi potevano direttamente presentare una denuncia. Inoltre, come la Corte avrebbe dichiarato nella sentenza 17 novembre 1998, causa C-70/97 P, Kruidvat/Commissione (Racc. pag. I-7183), il fatto che un'associazione sia direttamente e individualmente interessata da una decisione non significa che anche i suoi membri lo siano.

37.

La Commissione invita inoltre il giudice a esaminare se tutti i ricorrenti abbiano la qualità di imprese ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, qualità senza la quale il loro ricorso sarebbe in ogni caso irricevibile. A tale proposito, la Commissione rileva che i ricorrenti non hanno provato di esercitare ancora un'attività di produzione di carbone ed essa sostiene che, per avere la qualità di impresa ai sensi della citata disposizione, un ricorrente deve esercitare la detta attività al momento in cui propone il ricorso.

38.

Per di più, la Commissione sostiene che il ricorso è tardivo ai sensi dell'art. 33 del Trattato, in quanto tale ricorso deve essere proposto entro un mese a decorrere dalla notifica dell'atto impugnato. Rilevando che il ricorso è stato introdotto dopo la scadenza del termine di ricorso calcolato a partire dalla notifica alla SWSMA della decisione controversa, la Commissione fa valere che, se per ciascun membro di un'associazione il dies a quo del termine di ricorso venisse calcolato solo a partire dal momento in cui è accertato che tale membro ha personalmente avuto conoscenza di una decisione riguardante tale associazione, il termine di ricorso potrebbe essere eluso molto facilmente, con la conseguenza di un'inammissibile incertezza del diritto.

39.

Quanto al loro interesse ad agire, i ricorrenti sostengono di essere stati inizialmente membri della SWSMA, associazione senza personalità giuridica, che veniva utilizzata come nome collettivo da piccoli produttori di carbone per facilitare talune azioni comuni, e segnatamente allo scopo di introdurre e dar seguito alla denuncia presentata nel 1990 alla Commissione. Essi avrebbero tuttavia sempre avuto un interesse individuale diretto riguardo all'esito della denuncia così presentata. Essi fanno valere che le pratiche denunciate riguardavano direttamente ciascuno di loro. Il fatto che la SWSMA abbia sospeso la sua attività e che essi abbiano lasciato tale associazione non avrebbe fatto altro che rafforzare il loro interesse ad agire contro una decisione che li riguarda direttamente. I ricorrenti precisano di aver tentato a più riprese, attraverso il loro legale, di prendere parte al procedimento d'istruzione della denuncia, ma che la Commissione si è rifiutata di considerarli come interlocutori. Essi aggiungono inoltre che la portata del diritto di ricorso riconosciuto ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA è più ampia di quella prevista a norma dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) nei limiti in cui, laddove quest'ultima disposizione impone che i ricorrenti siano direttamente e individualmente interessati dalle decisioni rivolte ad un'altra persona e di cui chiedono l'annullamento, il predetto art. 33 richiede solamente che le decisioni individuali delle quali essi chiedono l'annullamento li riguardino.

40.

Per quanto riguarda la loro qualità di imprese ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, i ricorrenti ammettono di non occuparsi più della produzione di carbone, tuttavia precisano che all'epoca dei fatti oggetto della denuncia (1984-1990) essi erano tutti produttori. La cessazione della loro attività sarebbe proprio il risultato di tali fatti. Per valutare la qualità di impresa ai sensi della detta disposizione, i ricorrenti sostengono che, in un caso come quello di specie, occorre collocarsi alla data dei fatti che formano oggetto della denuncia e non alla data di presentazione del ricorso contro la decisione vertente su tale denuncia. Infatti, se si prendesse in considerazione quest'ultima data, le vittime di comportamenti anticoncorrenziali nel settore del carbone e dell'acciaio che fossero state costrette a cessare la loro attività per effetto di tali comportamenti non potrebbero mai far valere i propri diritti dinanzi al giudice comunitario.

41.

Per quanto concerne il rispetto dei termini di ricorso, i ricorrenti sostengono che, non appena hanno avuto conoscenza della decisione controversa, essi ne hanno rapidamente chiesto comunicazione alla Commissione, ma quest'ultima ha opposto loro un rifiuto. Essi avrebbero comunque rispettato il termine di ricorso calcolato dalla data in cui unodi essi aveva preso conoscenza della detta decisione, ossia il 10 agosto 1998. I ricorrenti aggiungono che la Commissione potrebbe evitare l'incertezza del diritto nonché il rischio di ricorsi presentati molto tempo dopo l'adozione di decisioni pubblicando queste ultime sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Giudizio della Corte

42.

Per quanto riguarda innanzi tutto la questione se i ricorrenti siano interessati dalla decisione controversa, come impone l'art. 33, secondo comma, del Trattato, affinché siano legittimati ad intentare un ricorso d'annullamento contro la detta decisione, basti rilevare che la denuncia respinta da quest'ultima lamentava pratiche che incidevano direttamente sulla situazione dei ricorrenti e che essa era stata presentata per conto di questi ultimi. Ne consegue che i ricorrenti sono interessati dalla decisione controversa.

43.

In proposito, la giurisprudenza citata dalla Commissione, secondo la quale il fatto che un'associazione sia direttamente e individualmente interessata da una decisione non significa che lo siano anche i suoi membri, non è pertinente. Infatti, nell'ambito del Trattato CECA, l'art. 33, secondo comma, non impone che i ricorrenti siano individualmente interessati da una decisione, ma soltanto che siano interessati dalla decisione che impugnano.

44.

Per quanto riguarda poi la qualità di imprese dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 80 del Trattato, è pacifico che essi possedevano tale qualità all'epoca dei comportamenti lamentati nella denuncia respinta dalla decisione controversa. La circostanza che essi abbiano successivamente perduto tale qualità non può far venir meno il loro interesse a vedere accertata un'infrazione delle regole di concorrenza della quale essi hanno subito le conseguenze quando avevano la detta qualità, e rispetto alla quale avevano il diritto di presentare una denuncia.

45.

Infine, quanto alla questione se il ricorso sia stato presentato entro il termine impartito, occorre ricordare che la decisione controversa è stata regolarmente notificata alla SWSMA il 5 agosto 1998. Nel caso in cui una denuncia sia presentata da un'associazione che agisce in nome dei suoi membri, la notifica del rigetto della denuncia all'associazione ha valore di notifica a tutti i membri di quest'ultima, salvo privare di ogni rilevanza la condizione secondo la quale un ricorso contro una decisione della Commissione adottata nell'ambito del Trattato CECA deve essere presentato entro il termine di un mese a decorrere, secondo i casi, dalla notifica o dalla pubblicazione della detta decisione. In caso contrario, come giustamente rileva la Commissione, regnerebbe la più ampia incertezza intorno al carattere definitivo della decisione e la data in cui tale carattere sarebbe acquisito dipenderebbe, in ultima analisi, dalla diligenza dell'associazione nel comunicare ai suoi membri la decisione di cui trattasi.

46.

Sarebbe d'altronde sproporzionato e contrario al principio di buona amministrazione il fatto di esigere dalla Commissione vuoi la notifica individuale della decisione a tuttii membri di un'associazione che abbiano chiesto una decisione, vuoi la pubblicazione di ogni decisione rivolta ad un'associazione.

47.

Il fatto che una tale associazione rappresenti un semplice «nome collettivo» non può modificare tale valutazione. Con l'impiego di un nome collettivo, per motivi di ordine pratico che possono anche recare loro vantaggi, i denuncianti che si associano devono accettare che tale nome collettivo valga tanto per la loro corrispondenza destinata alla Commissione, quanto per quella loro inviata da quest'ultima.

48.

Tuttavia, nel caso di specie, occorre prendere in considerazione la peculiarità della situazione. Dagli atti del giudizio di primo grado si evince che i ricorrenti hanno ufficialmente comunicato alla Commissione di non essere più rappresentati dalla SWSMA; essi hanno precisato di mantenere tuttavia un interesse riguardo all'esito della trattazione della denuncia presentata in particolare per loro conto; essi hanno altresì manifestato la volontà di partecipare al procedimento di istruzione della denuncia e hanno designato come nuovo rappresentante comune il sig. Graham, solicitor. Pertanto la notifica effettuata alla SWSMA non è loro opponibile.

49.

D'altra parte, la Commissione ha rifiutato di notificare ai ricorrenti la decisione controversa e non l'ha pubblicata. In una situazione di questo genere, e ove non sia possibile stabilire con certezza la data a partire dalla quale i ricorrenti hanno avuto una conoscenza precisa del contenuto e della motivazione dell'atto da essi impugnato, si deve ritenere che il termine di ricorso abbia iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno in cui può essere provato che i ricorrenti avevano già tale conoscenza (v., in tal senso, ordinanza 5 marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 18).

50.

Nel caso di specie, gli stessi ricorrenti asseriscono di essere venuti a conoscenza della decisione controversa il 10 agosto 1998, ossia soltanto cinque giorni dopo la notifica della stessa alla SWSMA, e di avere chiesto alla Commissione, sin dal 18 agosto, che essa notificasse loro formalmente la detta decisione, il che manifesta la loro diligenza. Di conseguenza, le affermazioni e l'atteggiamento dei ricorrenti non appaiono a priori non credibili. Dal canto suo, la Commissione, la quale fa valere la tardività del ricorso, non ha fornito la prova del fatto che i ricorrenti avessero preso conoscenza della decisione in data anteriore al 10 agosto 1998.

51.

Si deve quindi considerare che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere nei confronti dei ricorrenti il 10 agosto 1998, e che, per questo motivo, e tenuto conto del termine in ragione della distanza di dieci giorni di cui beneficiavano questi ultimi, come ha rilevato il Tribunale al punto 40 dell'ordinanza impugnata, il ricorso non è stato presentato tardivamente.

52.

Ne consegue che i ricorrenti soddisfano le condizioni dettate all'art. 33, secondo comma, del Trattato per proporre un ricorso contro la decisione controversa e che il loro ricorso non è tardivo.

53.

L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve quindi essere respinta e, di conseguenza, il presente ricorso deve essere accolto nei limiti in cui l'ordinanza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto nella causa T-148/98.

54.

L'ordinanza impugnata presenta tuttavia carattere definitivo nei confronti del ricorso proposto nella causa T-162/98. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve essere annullata anche nella parte in cui ha disposto la riunione delle cause T-148/98 e T-162/98.

55.

Essa deve altresì essere annullata nella parte in cui stabilisce che non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata nella causa T-148/98 né sulle domande d'intervento presentate nella stessa causa dalla Power Gen UK plc, dalla National Power plc e dalla British Coal Corporation.

56.

A tenore dell'art. 54 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

57.

Nella fattispecie, lo stato degli atti non consente di statuire sul merito della controversia. Occorre pertanto rinviare la causa T-148/98 dinanzi al Tribunale e riservarne le spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado 29 settembre 1999, nelle cause riunite T-148/98 e T-162/98, Evans e a./Commissione, è annullata nelle parti in cui:

- dichiara irricevibile il ricorso nella causa T-148/98;

- riunisce le cause T-148/98 e T-162/98;

- dichiara che non occorre statuire sulla domanda di gratuito patrocinio presentata nella causa T-148/98 né sulle domande diintervento presentate nella stessa causa dalla Power Gen UK plc, dalla National Power plc e dalla British Coal Corporation;

- condanna i ricorrenti nella causa T-148/98 a sopportare le proprie spese nonché, in solido, le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nella causa T-162/98;

- condanna la ricorrente nella causa T-162/98 a sopportare in solido le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nella causa T-148/98;

2) La causa T-148/98 è rinviata al Tribunale di primo grado affinché statuisca sul merito.

3) Le spese sostenute nella causa T-148/98 sono riservate.