Sentenza della Corte del 23
marzo 1982, in causa 102/81, Nordsee
Parti
Nel procedimento 102/81 , avente ad oggetto la domanda di pronunzia
pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art .177 del Trattato CEE, dal
sig.Walther Richter, presidente dello “Hanseatisches oberlandesgericht” di
Brema, in qualita di arbitro, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
“nordsee” deutsche hochseefischerei gmbh , con sede in Bremerhaven,
e
1 . Reederei mond hochseefischerei
nordstern ag & co . Kg con sede in Bremerhaven ,
2 . Reederei friedrich busse
hochseefischerei nordstern ag & co . Kg , con sede in Bremerhaven.
Oggetto della causa
Domanda vertente sull’interpretazione dei regolamenti del Consiglio, 5 febbraio
1964, n.17 ( GU 1964, pag.586), 21 aprile 1970 (GU L 94, pag.13) e 19 dicembre
1972, n.2722 ( GU L 291, pag.30), tutti relativi agli aiuti concessi dalla
sezione orientamento del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
Motivazione della sentenza
1. Con ordinanza 22 aprile 1981, pervenuta alla Corte il 27 aprile 1981,
l’rbitro di una controversia fra tre imprese di diritto tedesco, con sede in
Bremerhaven, ha sollevato, a norma dell’art.177 del Trattato CEE, due questioni
pregiudiziali relative all’interpretazione del Trattato e, rispettivamente ,
dei regolamenti del consiglio 5 febbraio 1964, n.17/64 (GU 1964, pag.586), 21
aprile 1970, n.729/70 (GU L 94, pag.13), e 19 dicembre 1972, n.2722 ( GU L 291,
pag.30), tutti e tre relativi al concorso della sezione orientamento del fondo
europeo agricolo d’orientamento e di garanzia ( in prosieguo: FEAOG).
2 la causa principale verte sull’adempimento di un contratto concluso , il 27
giugno 1973 , tra alcune imprese armatoriali tedesche . Tale contratto , nell '
ambito di un progetto comune per la costruzione di tredici navi attrezzate per
la lavorazione del pesce , mirava a ripartire tra le parti contraenti tutti gli
aiuti finanziari che avessero ottenuto dal feaog in modo che la costruzione di
ciascun peschereccio fruisse di un tredicesimo dell ' importo complessivo delle
sovvenzioni concesse . I contraenti avevano gia di comune accordo presentato al
feaog domande di concorso finanziario per la costruzione di nove pescherecci .
3 la commissione accoglieva in definitiva solo sei delle nove domande , mentre
le altre venivano ritirate o respinte . Un ' impresa che aveva partecipato al
progetto di costruzione ha chiesto a due delle altre imprese il versamento
delle somme spettantile in forza del contratto 27 giugno 1973 .
4 la controversia sorta in proposito , e stata sottoposta ad arbitrato . Il
contratto del 1973 conteneva infatti una clausola secondo cui , in caso di
disaccordo tra le parti su questioni derivanti dal contratto , la decisione
definitiva sarebbe stata adottata da un arbitro , restanto esclusa qualsiasi
azione dinanzi al giudice ordinario . Conformemente a tale clausola , l '
arbitro veniva designato dalla camera di commercio di brema , in quanto le
parti non erano riuscite ad accordarsi sulla persona dell ' arbitro .
5 dinanzi all ' arbitro , le convenute hanno sostenuto l ' invalidita del
contratto del 1973 in quanto mirava a far fruire della sovvenzione del feaog la
costruzione di navi per cui la commissione non l ' aveva concessa . Secondo le
convenute , la sovvenzione del feaog e legata all ' esecuzione di un progetto
determinato ed il beneficiario non puo quindi trasferirla ad un altro progetto
.
6 l ' arbitro ha ritenuto che , a norma del diritto tedesco , la validita della
ripartizione contrattuale dei contributi finanziari del feaog dipendesse dal se
la ripartizione stessa sia un ' irregolarita ai sensi dei regolamenti
comunitari . Ritenendo necessaria una decisione su questo punto , per potersi
pronunziare , egli ha rinviato alle corte .
Sulla possibilita di applicare l ' art . 177
7 poiche l ' arbitro che
ha rinviato alla corte e stato istituito con contratto stipulato tra privati ,
e opportuno accertare innanzitutto se esso vada considerato un giudice di uno
degli stati membri ai sensi dell ' art . 177 del trattato .
8 la prima questione
sollevata dall ' arbitro riguarda questo problema . Essa e cosi formulata :
' se un tribunale arbitrale tedesco , che deve risolvere una controversia non
gia secondo equita , ma applicando la legge e il cui lodo nei confronti delle
parti ha valore di sentenza pronunciata da un giudice ordinario ( c.p.c . Ted .
1040 ) possa rivolgersi alla corte di giustizia delle comunita europee in via
pregiudiziale a norma dell ' art . 177 , 2* comma , del trattato cee ' .
9 in proposito va rilevato
che - come indica del resto la questione - la competenza della corte a
pronunziarsi sulle questioni sollevate dipende dalle caratteristiche proprie
dell ' arbitrato di cui trattasi .
10 e vero che l ' attivita dell ' arbitro in questione , come l ' arbitro ha rilevato
nella propria questione , consente taluni raffronti con l ' attivita
giudiziaria , in quanto l ' arbitrato si svolge nell ' ambito della legge , l '
arbitro deve decidere secondo il diritto e il suo lodo avra , nei confronti
delle parti , efficacia di cosa giudicata , potendo costituire titolo esecutivo
una volta ottenuto l ' exequatur . Cionostante , tali caratteristiche non sono sufficienti per conferire
all ' arbitro lo status di ' giurisdizione di uno stato membro ' , ai sensi
dell ' art . 177 del trattato .
11 in primo luogo va detto che , al momento della conclusione del contratto nel
1973 , i contraenti erano
liberi di affidare la soluzione delle loro eventuali controversie al giudice
ordinario o di scegliere la via dell ' arbitrato inserendo nel contratto una
clausola in tal senso . Dal fascicolo si desume che non esisteva , per i
contraenti , alcun obbligo , ne giuridico , ne di fatto , di risolvere le loro
liti mediante arbitrato .
12 la seconda constatazione che s ' impone e che le pubbliche autorita tedesche non sono implicate nella
scelta della via dell ' arbitrato e che non possono intervenire d ' ufficio
nello svolgimento del procedimento dinanzi all ' arbitro . Come stato
membro della comunita , responsabile dell ' adempimento degli obblighi
derivanti dal diritto comunitario nel proprio territorio a norma degli artt . 5
e 169 - 171 del trattato - , la repubblica federale di germania non ha affidato
ne concesso a privati la cura di far rispettare tali obblighi nel campo di cui
trattasi nella fattispecie .
13 da queste considerazioni discende che il nesso tra il presente arbitrato e l ' organizzazione
dei mezzi d ' impugnazione ordinari nello stato membro interes sato , non e
abbastanza stretto perche l ' arbitro possa qualificarsi ' giurisdizione di uno
stato membro ' ai sensi dell ' art . 177 .
14 come la corte ha ricordato nella sentenza 6 ottobre 1981
( causa 246/80 , broekmeulen , non ancora pubblicata ), l ' importante è che il
diritto comunitario sia interamente osservato nel territorio di tutti gli stati
membri ; le parti di un contratto non hanno quindi la facolta di derogarvi . In
tale prospettiva , e opportuno richiamare l ' attenzione sul fatto che , se un
arbitrato convenzionale solleva questioni di diritto comunitario , il giudice
ordinario puo esaminarle , vuoi nell ' ambito del contributo che offrono gli
organi arbitrali , in particolare assistendoli in taluni atti processuali o
nell ' interpretare il diritto da applicare , vuoi nell ' ambito del controllo
del lodo arbitrale , piu o meno ampio a seconda dei casi , che spetta ad esso
in caso di appello , di opposizione , di exequatur , o di qualsiasi altra
impugnazione contemplata dalla normativa nazionale di cui trattasi .
15 spetta ai detti giudici
nazionali controllare se si debba rinviare alla corte ai sensi dell ' art . 177
del trattato , per ottenere l ' interpretazione o la valutazione della validita
delle disposizioni di diritto comunitario ch ' esse debbano applicare nell '
esercizio di tali funzioni d ' assistenza o di controllo .
16 se ne desume che , nella fattispecie , la corte non e competente a
pronunziarsi .
Decisione relativa alle spese
17 le spese sostenute dal governo del regno di danimarca , dal governo della
repubblica italiana , dal governo del regno unito e dalla commissione che hanno
presentato osservazioni alla corte non possono dar luogo a rifusione ; nei
confronti delle parti nella causa principale , il presente procedimento ha il
carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale , cui spetta
quindi statuire sulle spese .
Dispositivo
per questi motivi ,
la corte ,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dall ' arbitro nella controversia
tra l ' impresa nordsee deutsche hochseefischerei gmbh da un lato , e le
imprese reederei mond hochseefischerei nordstern ag & co . Kg e reederei friedrich busse hochseefischerei
nordstern ag & co . Kg dall ' altra , con ordinanza 22 aprile 1981 ,
dichiara :
la Corte non è competente a pronunziarsi sulle questioni sottopostele
dall’arbitro.