Nel procedimento 244/80 ,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla corte , a
norma dell ' art . 177 del trattato cee , dal pretore di bra , nella causa
dinanzi ad esso pendente fra
Pasquale Foglia , residente in S . Vittoria D ' Alba ,
e
Mariella Novello , residente in Magliano Alfieri ,
Oggetto della causa
domanda vertente sull ' interpretazione degli artt . 92 e 95 del trattato cee ,
Motivazione della sentenza
1 con ordinanza 18 ottobre 1980 , pervenuta alla corte il 5 novembre 1980 , il
pretore di bra ha proposto , ai sensi dell ' art . 177 del trattato cee ,
cinque questioni pregiudiziali all ' interpretazione degli artt . 177 e 95 del
trattato .
2 tale ordinanza e stata emanata nell ' ambito di una controversia pendente
innanzi al pretore , che ha gia originato una prima serie di questioni
pregiudiziali relative all ' interpretazione degli artt . 92 e 95 del trattato
su cui la corte si e pronunciata l ' 11 marzo 1980 ( causa 104/79 , foglia c /
novello , racc . Pag . 745 ).
3 e opportuno ricordare che la causa principale verte sulle spese di spedizione
sostenute dall ' attore , il sig . Foglia , commerciante di vini residente in
santa vittoria d ' alba , provincia di cuneo , piemonte , italia , in relazione
all ' invio di alcuni cartoni di vini liquorosi italiani acquistati dalla
convenuta , la sig.ra novello , e spediti , per suo conto , ad una persona
residente in mentone , in francia .
4 risulta dal fascicolo che nel contratto di vendita concluso fra il foglia e
la novello si era stipulato che eventuali tributi pretesi dalle autorita
italiane o francesi e contrari al regime della libera circolazione delle merci
fra i due paesi , o quanto meno non dovuti , non sarebbero stati posti a carico
della novello . Il foglia inseriva una clausola analoga nel suo contratto con l
' impresa danzas da lui incaricata di trasportare a mentone i cartoni di vini
liquorosi ; detta clausola stabiliva che gli stessi tributi illegittimi o non
dovuti non sarebbero stati posti a carico del foglia .
5 la prima ordinanza di rinvio , che ha dato luogo alla sentenza 11 marzo 1980
succitata , constatava che la materia del contendere era circoscritta al solo
importo versato a titolo di imposte di consumo all ' atto dell ' introduzione
dei vini liquorosi in territorio francese . Risultava dal fascicolo che tali
imposte di consumo erano state pagate all ' amministrazione francese della
danzas , senza proteste ne reclami ; che la nota di spese per la spedizione
presentata dalla danzas al foglia , comprensiva dell ' importo di tali imposte
, era stata integralmente saldata da quest ' ultimo senza che venisse opposta
la clausola espressamente pattuita circa ' i tributi illegittimi o non dovuti '
; che la novello , al contrario , si era rifiutata di rifondere questo stesso
importo al foglia invocando l ' identica clausola inserita nel proprio
contratto .
6 il pretore , avendo inteso i mezzi difensivi della novello come una messa in
discussione della legittimita della legislazione francese relativa alle imposte
di consumo sui vini liquorosi alla luce del trattato cee , sottoponeva alla
corte una serie di questioni in ordine all ' interpretazione dell ' art . 95 e
, secondariamente , dell ' art . 92 .
7 nella precitata sentenza 11 marzo 1980 la corte dichiarava la sua
incompetenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice nazionale .
In tale occasione essa osservava che :
' la funzione che l ' art . 177 del trattato affida alla corte di giustizia e
quella di fornire ai giudici della comunita gli elementi di interpretazione del
diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive
loro sottoposte . Se , mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti
, la corte fosse obbligata a pronunziarsi , si arrecherebbe pregiudizio al
sistema dell ' insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli
per tutelarsi contro l ' applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del
trattato ' .
8 dall ' ordinanza di
rinvio risulta che questa sentenza della corte e stata contestata dalla
convenuta nella causa principale , che ha ritenuto che la corte ,
pronunciandosi in tal senso avesse usurpato il potere discrezionale attribuito
al giudice italiano . Essa ha sostenuto che una tale applicazione dell ' art .
177 da parte della corte sollevava , nell ' ambito nazionale , una questione di
legittimita costituzionale . In subordine , essa ha sollevato una questione
relativa all ' interpretazione dell ' art . 177 del trattato cee ed ha chiesto
, per giunta , la chiamata in causa della repubblica francese .
9 a fronte di tali domande
il pretore ha ravvisato la necessita di adire nuovamente la corte di giustizia
sottoponendole talune questioni in ordine all ' interpretazione dell ' art .
177 del trattato , al fine di ottenere una pronuncia piu puntuale e certa sulla
portata ed il significato della sentenza 11 marzo 1980 .
10 considerando che dalla formulazione della sua prima
ordinanza poteva essere sorto un malinteso , il pretore ha insistito
particolarmente su di un elemento che , a suo parere , non risultava
chiaramente in tale ordinanza . La convenuta , in effetti , fin dalla prima
udienza di comparizione , ha evitato di limitarsi a resistere puramente e
semplicemente alle domande dell ' attore . Avvalendosi di una procedura per
nulla infrequente in diritto italiano , essa ha presentato una ' domanda ,
entro certi limiti autonoma , di sentenza dichiarativa della situazione
giuridica soggettiva e oggettiva ' .
11 per tali motivi , il pretore di bra ha deciso di adire nuovamente la corte
proponendole le seguenti questioni pregiudiziali :
' 1 . Come debba essere interpretato l ' art . 177 del trattato cee per quanto
riguarda il potere di valutazione della corte di giustizia in ordine alla
formulazione dei quesiti interpretativi ad essa sottoposti e sopratutto alla
loro funzione nell ' economia della causa a quo ; piu in particolare quali
siano le attribuzioni rispettive della corte e dei giudici autori dei rinvii
pregiudiziali - tenuto soprattutto conto dei poteri a questi ultimi spettanti
in forza dei rispettivi ordinamenti nazionali - in ordine alla valutazione di
tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di
merito , nonche delle questioni ivi evocate , soprattutto quando oggetto della
domanda nei giudizi a quo siano sentenze dichiarative ;
2 . Se , nell ' ipotesi in cui la corte di giustizia nel corso di un rinvio
pregiudiziale per qualsivoglia motivo si dichiari incompetente a pronunziarsi
sui quesiti ad essa sottoposti - il giudice autore del rinvio il quale sia
tenuto in forza del proprio diritto nazionale a rendere comunque giustizia alle
parti , possa , ed entro quali limiti e secondo quali criteri , ugualmente
procedere ad interpretare il diritto comunitario o debba invece decidere
esclusivamente alla stregua del diritto nazionale ;
3 . Se , nel quadro dei criteri interpretativi dell ' art . 177 del trattato
cee , esista nell ' ordinamento comunitario un principio d ' ordine generale
che imponga o consenta ai giudici nazionali - investiti di controversie nel
corso delle quali sorga questione d ' interpretazione del diritto comunitario
che coinvolga normative nazionali , eventualmente appartenenti a ordinamenti
diversi da quello del giudice adito - di disporre l ' integrazione del
contraddittorio prima del rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia ,
chiamando in causa le autorita dello stato membro interessato ;
4 . Se , in ogni caso tutte le volte che dinanzi alle giurisdizioni nazionali
od a cura delle giurisdizioni nazionali venga sollevato in un giudizio tra
parti private un quesito interpretativo che coinvolga direttamente le
situazioni soggettive di cittadini od operatori economici appartenenti ad uno
degli stati membri , tali situazioni soggettive del diritto materiale
comunitario ottengano un grado di tutela diverso e comunque affievolito
rispetto al grado di tutela che possono ottenere le stesse situazioni
soggettive nel caso in cui , sia dinanzi al giudice nazionale , sia dinanzi
alla corte di giustizia cee siano presenti e costituite in giudizio le
amministrazioni degli stati membri le disposizioni di diritto dei quali
costituiscano oggetto di quesiti interpretativi concernenti la loro compatibilita
con il trattato cee ;
5 . Se l ' art . 95 cee vada interpretato nel senso che il divieto di
imposizioni interne differenziate in funzione dell ' origine e provenienza di
un prodotto comprenda fattispecie quali quella del regime fiscale francese sui
vini liquorosi , descritto in dettaglio nella causa 104/79 ' .
Sulla prima , terza e quarta questione
12 con la prima questione
, il pretore chiede che vengano precisati i confini fra il potere di
apprezzamento che il trattato attribuisce , rispettivamente , al giudice
nazionale e alla corte per quanto concerne la formulazione delle questioni
pregiudiziali e la valutazione delle circostanze di fatto e di diritto che
caratterizzano le controversie di merito , soprattutto quando il giudice
nazionale e chiamato a pronunciare una ' sentenza dichiarativa ' .
13 la terza e la quarta
questione riguardano piu specificamente il caso in cui le questioni di
interpretazione vengano sollevate al fine di consentire al giudice di
pronunciarsi su contestazioni concernenti la compatibilita , col diritto
comunitario , di norme di legge nazionali , emanate , vuoi dallo stato ove si
tiene il giudizio , vuoi , come nel caso di specie , da un altro stato membro .
Al riguardo viene chiesto :
- se , nell ' ipotesi in cui , dinanzi ad un giudice di uno stato membro ,
vengano contestate norme di legge appartenenti all ' ordinamento di un altro
stato membro , esista nell ' ordinamento comunitario un principio d ' ordine
generale che imponga o consenta al giudice investito di tale contestazione di
chiamare in causa le autorita dello stato interessato prima di pronunciarsi sul
rinvio pregiudiziale alla corte ;
- se , il grado di tutela risultante per i privati dal procedimento di cui all
' art . 177 differisca a seconda che una contestazione del genere sia sollevata
nell ' ambito di un giudizio fra parti private ovvero di un procedimento in cui
sia parte l ' amministrazione dello stato la cui normativa e messa in
discussione .
14 circa la prima
questione , va ricordato , come la corte ha avuto occasione di sottolineare nei
contesti piu disparati , che l ' art . 177 si fonda su di una cooperazione che
implica una ripartizione delle competenze fra il giudice nazionale e il giudice
comunitario , nell ' interesse della corretta applicazione e dell ' uniforme
interpretazione del diritto comunitario nell ' insieme degli stati membri .
15 a tale effetto , è
compito del giudice nazionale - in quanto esso e investito del merito della
controversia e dovra assumersi la responsabilita della futura decisione -
valutare , alla luce dei fatti di causa , la necessita di far risolvere una
questione pregiudiziale ai fini della decisione finale della controversia .
16 esercitando tale potere di valutazione , il giudice nazionale adempie , in
collaborazione con la corte di giustizia , ad una funzione loro attribuita
congiuntamente al fine di garantire la legalita nell ' applicazione e nell '
interpretazione del trattato . Pertanto , i problemi che possono derivare dall
' esercizio , da parte del giudice nazionale del suo potere di valutazione
nonche i rapporti che egli ha con la corte nell ' ambito dell ' art . 177 sono
esclusivamente disciplinati dalle norme del diritto comunitario .
17 al fine di consentire alla corte di espletare la sua funzione in conformita
al trattato , e indispensabile che i giudici nazionali chiariscano , nel caso
in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo , i motivi per i quali
essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione
delle questioni da loro proposte .
18 va in effetti
sottolineato che l ' art . 177 affida alla corte il compito non di esprimere
pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche , ma di
contribuire all ' amministrazione della giustizia negli stati membri . Ad essa
non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano
proposte nell ' ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine
di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non
rispondenti ad una necessita obiettiva inerente alla definizione di una
controversia . Una declaratoria di incompetenza in una tale ipotesi non arreca
alcun pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale , ma consente di
evitare l ' utilizzazione del procedimento di cui all ' art . 177 a fini
diversi da quelli che gli sono propri .
19 per giunta , va
rilevato che , se e vero che la corte deve potersi rimettere , nella maniera
piu ampia , all ' apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessita
delle questioni sottopostele , essa deve essere posta in grado di esprimere
qualsiasi valutazione concernente l ' espletamento della propria funzione ,
particolarmente al fine di verificare , se del caso , come vi e tenuto
qualsiasi giudice , la propria competenza . Pertanto , tenuto conto dei
riflessi delle proprie decisioni in materia , la corte deve considerare , nell
' esercizio del potere giurisdizionale conferitole dall ' art . 177 , non
soltanto gli interessi delle parti in causa , ma altresi quelli della comunita
e quelli degli stati membri . Essa non puo quindi , senza misconoscere i
compiti che le incombono , restare indifferente di fronte alle valutazioni
operate dai giudici degli stati membri nei casi eccezionali in cui esse
potrebbero influire sul corretto funzionamento del procedimento contemplato
dall ' art . 177 .
20 lo
spirito di collaborazione che deve presiedere all ' esercizio delle funzioni
assegnate dall ' art . 177 rispettivamente al giudice nazionale e al giudice
comunitario , se impone alla corte l ' obbligo di rispettare le competenze
proprie del giudice nazionale , implica altresi che il giudice nazionale ,
avvalendosi delle possibilita offerte dall ' art . 177 , tenga presente la
funzione specifica di cui la corte e investita in materia .
21 la prima questione va
quindi risolta nel senso che , sebbene , secondo il sistema dell ' art . 177 ,
sia compito del giudice nazionale valutare la necessita di ottenere la
soluzione delle questioni di interpretazione sollevate in ordine alle
circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito
, spetta tuttavia alla corte esaminare , ove necessario , le condizioni in cui
essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria
competenza .
22 come il pretore ha giustamente
messo in luce con la terza e la quarta questione , possono porsi particolari
problemi per quanto concerne l ' applicazione dell ' art . 177 ove il giudice
nazionale sollevi le questioni di interpretazione al fine di essere posto in
condizione di valutare la conformita al diritto comunitario di atti legislativi
di uno stato membro . Al riguardo , il pretore ha sollevato due distinti
ordini di problemi .
23 la terza questione concerne l ' ipotesi in cui , nell ' ambito di un
giudizio fra privati pendente dinanzi ad un giudice di uno stato membro , venga
contestata la compatibilita col diritto comunitario , della normativa di uno
stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio . Il pretore ha
domandato al riguardo se , in tale caso , lo stato membro la cui normativa e in
discussione possa essere chiamato in causa nel procedimento in atto dinanzi al
giudice adito .
24 tale questione va risolta nel seno che , in assenza di norme di diritto comunitario al riguardo
, le possibilita di chiamare in causa , dinanzi ad un giudice nazionale , uno
stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio dipendono dal diritto
di quest ' ultimo e dai principi del diritto internazionale .
25 con la quarta questione , il pretore ha chiesto se la tutela garantita ai
privati dal procedimento di cui all ' art . 177 sia diversa , o addirittura
affievolita , nel caso in cui una questione del genere venga sollevata in una
controversia fra privati , rispetto ai giudizi che vedono contrapposto un
privato all ' amministrazione .
26 la questione , cosi com ' e formulata , va risolta evidenziando che qualsiasi privato i cui diritti
siano lesi da provvedimenti di uno stato membro contrastanti col diritto
comunitario deve poter invocare la tutela di un giudice competente il quale , a
sua volta , deve poter ottenere chiarimenti sulla portata delle norme
pertinenti del diritto comunitario tramite il procedimento di cui all ' art .
177 . In via di principio , il grado di tutela giurisdizionale non deve quindi
differire a seconda che un problema del genere sia sollevato in una causa fra
privati ovvero in un procedimento in cui , in una forma o nell ' altra , sia
parte lo stato la cui normativa sia messa in discussione .
27 tuttavia , come la corte ha puntualizzato risolvendo la prima questione di
cui sopra , spetta alla corte , al fine di verificare la propria competenza ,
valutare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale . In tale
contesto non è in ogni circostanza indifferente sapere se un ' azione giudiziaria
e intentata fra privati ovvero contro lo stato la cui normativa viene
contestata .
28 in primo luogo va evidenziato il fatto che il giudice investito , nell '
ambito di una causa fra privati , di una contestazione in ordine alla
compatibilita col diritto comunitario della normativa di un altro stato membro
, non si trova necessariamente in grado di poter tutelare efficacemente i
privati nei confronti di tale normativa .
29 in secondo luogo , tenuto conto dell ' autonomia generalmente riconosciuta alle
parti dagli ordinamenti degli stati membri in materia contrattuale , non si
possono escludere comportamenti delle parti diretti a porre lo stato
interessato nell ' impossibilita di provvedere ad una difesa adeguata dei
propri interessi provocando una decisione sulla legittimita delle norme di
legge di quest ' ultimo da parte di un giudice di altro stato membro . Non si
puo quindi escludere , verificandosi tali situazioni processuali , il rischio
che il procedimento di cui all ' art . 177 venga distolto , ad opera delle
parti , dalle finalita per cui e stato previsto dal trattato .
30 dall ' insieme delle considerazioni che precedono consegue che , dal canto
suo , la corte deve esercitare una particolare vigilanza quando le venga
sottoposta , nell ' ambito di una controversia fra privati , una questione
pregiudiziale intesa a consentire al giudice di valutare la compatibilita della
normativa di un altro stato membro col diritto comunitario .
31 la quarta questione va quindi risolta nel senso che , nel caso di questioni volte a
consentire al giudice nazionale di valutare la conformita al diritto
comunitario di leggi o regolamenti di un altro stato membro , il grado di
tutela giurisdizionale non puo differire a seconda che tali questioni siano
sollevate nell ' ambito di un giudizio fra privati ovvero in un procedimento in
cui sia parte lo stato la cui normativa sia contestata , ma che , nella prima
ipotesi , la corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a che il
procedimento di cui all ' art . 177 non venga utilizzato per scopi non voluti
dal trattato .
Sulla quinta questione
32 nella sua quinta questione il pretore di bra riproduce , in forma sintetica
, la prima questione proposta nella sua precedente ordinanza e riguardante l '
interpretazione dell ' art . 95 del trattato . Nella sentenza 11 marzo 1980
succitata , la corte ha constatato che le parti esprimevano una valutazione
concorde sulla legittimita della normativa francese di cui trattasi e che esse
miravano in realta ad ottenere , attraverso l ' espediente di una clausola
particolare inserita nel loro contratto , una declaratoria di illegittimita
della normativa francese da parte di un giudice italiano , benche l '
ordinamento francese offrisse mezzi idonei di impugnazione . La corte ha concluso
che una pronuncia sulle questioni poste in un tale contesto esulava dal compito
assegnatole dall ' art . 177 del trattato che consiste nel fornire ai giudici
della comunita gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro
necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte . Essa si
e quindi dichiarata incompetente a pronunciarsi sulle questioni proposte .
33 nella sua seconda ordinanza di rinvio , il pretore ha rilevato in
particolare che la convenuta gli aveva chiesto di emettere una ' sentenza
dichiarativa ' . Al riguardo , va precisato che le condizioni in cui la corte
adempie alle sue funzioni in materia non dipendono dalla natura e dallo scopo
dei procedimenti contenziosi intentati dinanzi ai giudici nazionali . L ' art .
177 fa riferimento alla ' sentenza ' da emanare da parte del giudice nazionale
senza contemplare un regime particolare in funzione della natura di questa .
34 la circostanza rilevata dal giudice nella seconda ordinanza di rinvio non
risulta quindi costituire un fatto nuovo che giustifichi una nuova valutazione
da parte della corte in ordine alla sua competenza . E quindi compito del
pretore , nell ' ambito della collaborazione fra i giudici nazionali e la corte
, di stabilire , alla luce delle considerazioni svolte in precedenza , se sia
necessario ottenere la soluzione della quinta questione da parte della corte e
, in tal caso , di fornire a quest ' ultima qualsiasi elemento nuovo che possa
giustificare una sua diversa valutazione in ordine alla propria competenza .
Sulla seconda questione
35 alla luce di quanto precede non e necessario risolvere questa questione .
Decisione relativa alle spese
sulle spese
36 le spese sostenute dal governo francese , dal governo danese e dalla
commissione delle comunita europee , che hanno presentato osservazioni alla
corte , non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella
causa principale , il presente procedimento ha il carattere di un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale , cui spetta quindi statuire sulle spese
.
Dispositivo
per questi motivi ,
la corte ,
pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal pretore di bra , con
ordinanza 18 ottobre 1980 , dichiara :
1*
secondo il sistema dell ' art . 177 , e compito del giudice nazionale valutare
la necessita di ottenere la soluzione delle questioni di interpretazione
sollevate in ordine alle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano
le controversie di merito ; tuttavia spetta alla corte esaminare , ove
necessario , le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al
fine di verificare la propria competenza .
2*in assenza di norme di
diritto comunitario le possibilita di chiamare in causa dinanzi ad un giudice
nazionale uno stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio
dipendono sia dal diritto processuale di quest ' ultimo sia dai principi del
diritto internazionale .
3*nel caso di questioni
volte a consentire al giudice nazionale di valutare la conformita col diritto
comunitario di disposizioni di legge o regolamenti di un altro stato membro ,
il grado di tutela giurisdizionale non puo differire a seconda che tali
questioni siano sollevate nell ' ambito di un giudizio fra privati ovvero in un
procedimento in cui sia parte lo stato la cui normativa sia contestata , ma ,
nella prima ipotesi , la corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a
che il procedimento di cui all ' art . 177 non venga utilizzato per scopi non
voluti dal trattato .
4*la circostanza rilevata dal pretore di bra nella seconda ordinanza di rinvio
non risulta costituire un fatto nuovo che giustifichi una nuova valutazione da
parte della corte in ordine alla propria competenza ; è quindi compito del pretore , nell ' ambito della
collaborazione fra i giudici nazionali e la corte , di stabilire , alla luce
delle considerazioni svolte nella presente sentenza , se sia necessario
ottenere la soluzione della quinta questione da parte della corte e , in tal
caso , di fornire a quest ' ultima qualsiasi elemento nuovo che possa giustificare
una sua diversa valutazione in ordine alla propria competenza .