Sentenza della Corte dell’11 marzo 1980, in causa 104/79, Foglia contro Novello.

 

Nel procedimento 104/79 ,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla corte , a norma dell ' art . 177 del trattato cee , dal pretore di bra nella causa dinanzi ad esso pendente fra
pasquale foglia , di s . Vittoria d ' alba ,
e
mariella novello , di magliano alfieri ,

Oggetto della causa
domanda vertente sull ' interpretazione degli artt . 92 e 95 del trattato cee ,

Motivazione della sentenza
1 con ordinanza del 6 giugno 1979 , pervenuta alla corte il 29 giugno seguente , il pretore di bra ha posto , ai sensi dell ' art . 177 del trattato cee , cinque questioni relative all ' interpretazione degli artt . 92 , 95 e 177 del trattato .

2 la lite pendente dinanzi al pretore riguarda i costi di spedizione sostenuti dall ' attore , sig . Foglia , commerciante in vini residente in santa vittoria d ' alba , in provincia di cuneo , piemonte , italia , per inviare a mentone , in francia , alcuni cartoni di vini liquorosi italiani , da lui venduti alla convenuta , sig.ra novello .

3 dal fascicolo risulta che nel contratto di vendita concluso fra il foglia e la novello si era stipulato che non sarebbero stati posti a carico della novello eventuali tributi pretesi dalle autorita italiane o francesi e contrari al regime di libera circolazione delle merci fra i due paesi , o comunque non dovuti . Il foglia inseriva una clausola analoga nel suo contratto con l ' impresa danzas , da lui incaricata di trasportare a mentone i cartoni di vini liquorosi ; detta clausola stabiliva che gli stessi tributi illegittimi o non dovuti non sarebbero stati posti a carico del foglia .

4 l ' ordinanza di rinvio constata che materia del contendere e soltanto la somma pagata a titolo di imposte di consumo al momento dell ' introduzione dei vini liquorosi nel territorio francese . Dal fascicolo e dalla discussione svoltasi dinanzi alla corte di giustizia appare che tali imposte di consumo sono state pagate dalla danzas all ' amministrazione francese senza proteste ne reclami , che la nota di spese per la spedizione presentata dalla danzas al foglia , e da questi saldata , comprendeva l ' importo di detti tributi , e che la novello rifiutava di rimborsare quell ' importo al foglia , richiamandosi alla clausola espressamente convenuta nel contratto di vendita riguardo alle imposizioni illegittime o non dovute .

5 i mezzi difensivi dedotti dalla novello sono stati intesi dal pretore nel senso che contestassero , dal punto di vista dell ' art . 95 del trattato cee , la validita della legislazione francese concernente le imposte di consumo sui vini liquorosi .

6 l ' atteggiamento del foglia nel corso del procedimento dinanzi al pretore puo essere qualificato come neutrale . Il foglia ha in effetti sostenuto che l ' importo corrispondente alle imposte di consumo francesi non poteva in nessun caso essere a suo carico , poiche , se le imposte erano state riscosse legittimamente , esse dovevano essere corrisposte dalla novello ; mentre sarebbero state a carico della danzas se illegittime .

7 questo punto di vista ha indotto il foglia a chiedere al giudice nazionale di integrare il contraddittorio mediante la chiamata in causa dell ' impresa danzas quale terzo interessato alla controversia . Il giudice ha tuttavia ritenuto preliminare alla decisione su tale richiesta la soluzione del problema se la riscossione delle imposte di consumo pagate dalla danzas fosse conforme o contraria alle norme del trattato cee .
8 le parti della causa principale hanno presentato al pretore un certo numero di documenti , che gli hanno consentito di prendere in esame la legislazione fiscale francese relativa ai vini liquorosi e ai prodotti comparabili . Il giudice ne ha ricavato la conclusione che tale legislazione sia caratterizzata da una ' pesante discriminazione ' in danno dei vini liquorosi e dei vini naturali di gradazione elevata italiani , attuata mediante un regime speciale concesso ai vini liquorosi francesi detti ' vini dolci naturali ' , nonche mediante trattamenti fiscali preferenziali fatti a determinati vini naturali francesci di gradazione elevata recanti denominazione d ' origine . Sul fondamento di questa conclusione il giudice ha formulato le questioni sottoposte alla corte .

9 nelle osservazioni scritte presentate alla corte le due parti del procedimento di merito hanno descritto in modo sostanzialmente identico le discriminazioni fiscali che caratterizzerebbero la legislazione fiscale francese in materia di vini liquorosi ; le due parti ritengono detta legislazione incompatibile col diritto comunitario . Durante la fase orale del procedimento dinanzi alla corte , il foglia ha affermato che la sua presenza in detto procedimento si spiega coll ' interesse che ha la sua impresa , sia individualmente , sia in quanto appartenente ad una determinata categoria di operatori economici italiani , alla soluzione dei problemi giuridici sollevati dalla controversia .

10 appare cosi che le parti della causa di merito intendono ottenere la condanna del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l ' espediente di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d ' accordo sul risultato da conseguire , che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto . Il carattere artificioso di questa costruzione e resa piu evidente dal fatto che l ' impresa danzas non ha fatto uso dei rimedi offerti dal diritto francese contro l ' imposizione al consumo , pur avendone tutto l ' interesse , vista la clausola contrattuale da cui era anch ' essa legata , e che , per di piu , il foglia ha pagato senza protestare la fattura di detta impresa , comprendente un ' importo versato a titolo dell ' imposta in questione .

11 la funzione che l ' art . 177 del trattato affida alla corte di giustizia e quella di fornire ai giudici della comunita gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte . Se , mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti , la corte fosse obbligata a pronunziarsi , si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell ' insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l ' applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del trattato .

12 ne consegue che le questioni poste dal giudice nazionale , tenuto conto delle circostanze della fattispecie , non rientrano nell ' ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla corte di giustizia dall ' art . 177 del trattato .

13 la corte di giustizia non e quindi competente a pronunziarsi sulle questioni proposte dal giudice nazionale .

 

Decisione relativa alle spese
sulle spese
14 le spese sostenute dal governo della repubblica francese e dalla commissione delle comunita europee , che hanno presentato osservazioni alla corte , non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale , il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale , cui spetta quindi statuire sulle spese .

 

Dispositivo
per questi motivi ,
la Corte
pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal pretore di bra , con ordinanza del 6 giugno 1979 , dichiara :
la corte di giustizia non e competente a pronunziarsi sulle questioni poste dal giudice nazionale .