Nel procedimento
C-230/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour d'appel di Douai (Francia)
nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Cabour SA et Nord Distribution Automobile SA
e
Arnor «SOCO» SARL,
intervenienti: Automobiles Peugeot SA et Automobiles Citröen SA,
domanda vertente
sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, nonché di talune
disposizioni dei regolamenti (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n.
123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato
CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di
assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), e (CE) della Commissione 28
giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen
(relatore), G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per l'Arnor «SOCO» SARL, dagli avvocati Henri-Patrick Bednarski, del foro di
Lille, Pierre Demolin e Yves Brulard, dei fori di Mons e di Parigi, e Miguel
Troncoso Ferrer, dei fori di Bruxelles e Pamplona;
- per l'Automobiles Peugeot SA e l'Automobiles Citroën SA, dagli avvocati
Xavier de Roux e Marie-Pia Hutin, del foro di Parigi, e Jacques Loesch, del
foro di Lussemburgo;
- per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore
presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e
Régine Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità
di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Francisco Enrique
González Diaz, membro del servizio giuridico, e Guy Charrier, funzionario
nazionale comandato presso tale servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali dell'Arnor «SOCO» SARL, dell'Automobiles Peugeot
SA e dell'Automobiles Citroën SA, del governo francese e della Commissione,
all'udienza del 25 settembre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16
dicembre 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione
della sentenza
1 Con sentenza 20 giugno 1996, pervenuta in cancelleria l'8 luglio successivo,
la Cour d'appel di Douai ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art.
85, n. 1, del Trattato CE nonché di talune disposizioni dei regolamenti (CEE)
della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo
85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione
di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag.
16), e (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25).
2 Tali questioni
sono state sollevate nell'ambito di un'azione intentata per concorrenza sleale
dalla Cabour SA (in prosieguo: la «Cabour») e dalla Nord Distribution
Automobile SA (in prosieguo: la «Nord Distribution Automobile»), sostenute
dall'Automobiles Peugeot SA (in prosieguo: la «Peugeot») e dall'Automobiles
Citroën SA (in prosieguo: la «Citroën»), contro l'Arnor «SOCO» SARL (in
prosieguo: l'«Arnor»).
La controversia nella causa principale
3 La Cabour e la
Nord Distribution Automobile sono rispettivamente concessionarie esclusive
delle marche automobilistiche Citroën e Peugeot a Douai. Ritenendo che l'Arnor,
la quale non fa parte di alcuna rete di distribuzione di costruttori di
autoveicoli, si fosse resa colpevole di atti di concorrenza sleale e di pubblicità
illegittima e menzognera vendendo anche veicoli nuovi di tali marche, la Cabour
e la Nord Distribution Automobile hanno adito il tribunal de commerce di Douai
al fine di ottenere la condanna dell'Arnor al pagamento a loro favore del
risarcimento dei danni nonché al divieto di continuare la sua attività.
4 Con sentenza 16
giugno 1994, il tribunal de commerce di Douai ha respinto le domande delle
ricorrenti nella causa principale per il motivo che i contratti di concessione
esclusiva Peugeot e Citroën erano incompatibili col regolamento n. 123/85, di
modo che non erano opponibili all'Arnor.
5 La Cabour e la
Nord Distribution Automobile hanno proposto appello contro detta sentenza,
sostenendo che gli atti di concorrenza sleale assertivamente commessi dall'Arnor
potevano essere puniti in base al diritto nazionale.
6 L'Arnor ha
ribattuto che l'azione di concorrenza sleale doveva essere respinta in quanto
le società concessionarie non avevano provato la liceità della loro rete di
distribuzione con riguardo al diritto comunitario.
7 Ritenendo che la
soluzione della controversia di cui era investita dipendesse
dall'interpretazione del diritto comunitario, la Cour d'appel di Douai ha
deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 12 dicembre
1984, n. 123/85, emanato in applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE,
possa essere interpretato nel senso che un contratto di concessione esclusiva
tra un costruttore di autoveicoli e un concessionario fruisce di un'esenzione
ai sensi dell'art. 1 del regolamento quando:
a) non fissa in dettaglio i "giustificati motivi" di cui all'art. 5,
n. 2, punto 1, lett. a) e b), e n. 3, del detto regolamento;
b) esclude, salvo dimostrazione di motivi oggettivi non esistenti al momento
della conclusione del contratto, qualsiasi possibilità per il concessionario di
vendere autoveicoli nuovi offerti da persone diverse dal costruttore, anche in
locali commerciali diversi da quelli ove vengono proposti prodotti
contrattuali, e ciò con riferimento all'interpretazione degli artt. 3, punto 3,
e 5, n. 2, del regolamento;
c) prevede un obbiettivo di vendita secondo il quale il concessionario si
impegna a fare tutto il possibile per vendere nel corso di ogni periodo annuale
un quantitativo di autoveicoli contrattuali che non è precisato tra le parti,
ma fissato dal costruttore a partire dalle proprie stime previsionali o in base
a criteri di sua scelta, e precisa che, se al 31 agosto del periodo annuale in
corso non viene raggiunto il 90% dei 7/11 dell'obbiettivo di vendita e se il
"coefficiente globale di penetrazione" degli autoveicoli contrattuali
è inferiore in misura dal 15% al 45%, secondo la localizzazione del territorio,
al coefficiente nazionale di penetrazione degli stessi autoveicoli, il
costruttore, con un preavviso di tre o sei mesi, può modificare il territorio
concesso e/o revocare l'esclusiva al concessionario, o recedere dal contratto
di concessione, ciò con riferimento all'interpretazione dell'art. 4, n. 1,
punto 3, e dell'art. 5, n. 2, punti 2 e 3, del regolamento.
2) Se il regolamento della Commissione delle Comunità europee 28 giugno 1995,
n. 1475, che sostituisce il citato regolamento n. 123/85, possa essere
interpretato nel senso che fruisce dell'esenzione prevista dal suo art. 1 un
contratto di concessione esclusiva contenente clausole come quelle di cui sopra
alle lettere b) e c) della prima questione, con riferimento all'art. 3, punto
3, e all'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1475/95, combinati con
l'art. 5, n. 2, punti 2 e 3, e n. 3.
3) Qualora i regolamenti nn. 123/85 e 1475/95 non possano essere interpretati
nel senso di far fruire dell'esenzione ivi disposta contratti di concessione
come quelli indicati sopra nella prima e nella seconda questione, se l'art. 85,
n. 1, del Trattato CEE debba essere interpretato nel senso che ricadrebbe nel
divieto da esso enunciato una rete di distribuzione esclusiva di un costruttore
di autoveicoli che si fondasse per tutto il territorio di uno Stato membro su
contratti di questo tipo».
Il contesto
normativo
8 L'art. 1 del regolamento n. 123/85, nonché l'art. 1 del regolamento n.
1475/95, che ha sostituito il regolamento n. 123/85 a partire dal 1_ ottobre 1995,
esentano dal divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato gli accordi con i
quali il fornitore incarica il rivenditore autorizzato di promuovere la
distribuzione dei prodotti contrattuali in un territorio determinato e si
impegna a riservargli, nell'ambito di tale territorio, la fornitura degli
autoveicoli e dei pezzi di ricambio.
9 Conformemente
all'art. 3, punto 3, del regolamento n. 123/85, l'esenzione accordata ai sensi
dell'art. 85, n. 3, del Trattato si applica anche quando l'impegno di cui all'art.
1 è collegato a quello con cui il distributore si obbliga «a non vendere
autoveicoli nuovi concorrenti dei prodotti contrattuali e a non vendere, in
locali commerciali nei quali sono venduti prodotti contrattuali, autoveicoli
nuovi offerti da persone diverse dal costruttore».
10 L'art. 4, n. 1,
punto 3, del medesimo regolamento prevede che l'esenzione si applica anche
all'impegno con cui il distributore si obbliga a «cercare di vendere nel
territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero minimo di
prodotti contrattuali deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle
vendite del distributore qualora le parti non si siano accordate in merito».
11 L'art. 5, nn. 2,
3 e 4, del regolamento n. 123/85 recita come segue:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio
assistenza, l'esenzione dell'articolo 3, punti 3 e 5, si applica agli impegni
di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma contrattuale e
di non concludere per essi accordi di distribuzione e di assistenza alla
clientela, a condizione
1. che le parti
a) si accordino che il fornitore consenta di esonerare il distributore dagli
obblighi di cui all'articolo 3, punti 3 e 5, se il distributore dimostra
l'esistenza di giustificati motivi;
b) ammettano a vantaggio del fornitore la possibilità di concludere accordi per
la distribuzione e l'assistenza dei prodotti contrattuali con altre imprese
determinate operanti nel territorio contrattuale, o di modificare il territorio
contrattuale solamente nel caso in cui il fornitore dimostri l'esistenza di
giustificati motivi;
2. che la durata dell'accordo sia di almeno quattro anni o che il preavviso per
la normale risoluzione di un accordo concluso a tempo indeterminato sia di
almeno un anno per entrambe le parti, a meno che
- il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare,
a pagare una congrua indennità in caso di cessazione dell'accordo,
o
- si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione o della
prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di risoluzione
ordinaria;
3) che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte almeno sei mesi
prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un accordo
concluso a tempo determinato.
3. Una parte può far valere motivi oggettivi determinati ai sensi del presente
articolo, che saranno stati fissati in dettaglio alla conclusione dell'accordo,
unicamente se essi sono applicati senza discriminazioni in casi simili a
imprese della rete di distribuzione.
4. I requisiti per l'esenzione previsti nel presente articolo lasciano
impregiudicato il diritto di un contraente ad esercitare il recesso
straordinario dall'accordo».
12 Il testo dei
corrispondenti articoli del regolamento n. 1475/95 si discosta da quello del
regolamento n. 123/85.
13 Così, in forza
dell'art. 3, punto 3), del regolamento n. 1475/95, l'esenzione continua ad essere
prevista relativamente all'obbligo di non vendere autoveicoli nuovi forniti da
soggetti diversi dal costruttore negli stessi locali commerciali, ma è
precisato che la vendita di autoveicoli nuovi di altra marca è consentita se
effettuata «in locali di vendita separati, sottoposti ad una gestione separata,
con personalità giuridica distinta e in modo tale da escludere la confusione
fra marche».
14 L'art. 4, n. 1,
punto 3), del medesimo regolamento prevede che non osta all'esenzione l'obbligo
del distributore: «di cercare di vendere nel territorio contrattuale, durante
un periodo determinato, un numero minimo di prodotti contrattuali, fissato di
comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo sul numero minimo di
prodotti contrattuali da smerciare annualmente, da un esperto estraneo alle due
parti, tenendo conto in particolare delle vendite precedentemente realizzate in
tale territorio nonché delle stime previsionali delle vendite in tale
territorio e a livello nazionale».
15 L'art. 5, nn. 2 e
3, del regolamento n. 1475/95 dispone:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di
assistenza alla clientela, l'esenzione si applica a condizione:
(...)
2) che la durata dell'accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di
preavviso per il recesso ordinario da un accordo concluso a tempo indeterminato
sia di almeno due anni per entrambe le parti; tale termine è ridotto ad un anno
almeno:
- qualora il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione
particolare, a pagare una congrua indennità in caso di recesso dall'accordo,
oppure
- qualora si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione
e della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di
recesso ordinario;
3) che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte, almeno sei
mesi prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un accordo
concluso a tempo determinato.
3. Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
- il diritto del fornitore di recedere dall'accordo con un preavviso di almeno
un anno in caso di necessità di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale
della rete,
- il diritto di un contraente di recedere in via straordinaria dall'accordo per
l'inadempimento, da parte dell'altro contraente, di uno degli obblighi
essenziali.
In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di
rapida risoluzione della controversia, come il ricorso ad un esperto estraneo
alle due parti oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di
adire il giudice competente in base alle disposizioni del diritto nazionale
applicabile».
Sulla ricevibilità
16 Il governo francese, la Commissione, nonché la Peugeot e la Citroën hanno
messo in dubbio la pertinenza delle questioni per la soluzione della causa
principale con riguardo alle sentenze 15 febbraio 1996, causa C-226/94, Grand
garage albigeois e a. (Racc. pag. I-651), e causa C-309/94, Nissan France e a.
(Racc. pag. I-677), da cui risulta che il regolamento n. 123/85, se riguarda i
rapporti contrattuali tra i fornitori ed i loro distributori autorizzati, non
ha invece la funzione di disciplinare l'attività dei terzi che possono
intervenire sul mercato al di fuori del circuito degli accordi di
distribuzione.
17 Questa stessa
considerazione varrebbe nella specie, poiché la causa a qua riguarda non una
controversia tra un fornitore ed il suo distributore, ma un'azione intentata da
concessionari autorizzati contro un rivenditore indipendente dalle reti
ufficiali.
18 Il governo
francese aggiunge che, in ogni caso, non occorre risolvere la seconda
questione, relativa all'interpretazione del regolamento n. 1475/95, dato che i
fatti all'origine della sentenza di rinvio si sono verificati quando vigeva
esclusivamente il regolamento n. 123/85.
19 Quanto
all'interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 123/85, la Cour
d'appel di Douai rileva che la compatibilità con tale regolamento delle
clausole criticate dalla convenuta nella causa principale condiziona l'esito
della controversia sottoposta al suo giudizio. In primo luogo la sentenza
impugnata avrebbe esaminato tale problema per giungere ad una declaratoria di
incompatibilità delle clausole col regolamento. In secondo luogo, la questione
se la situazione dei concessionari sia giuridicamente tutelata nei confronti
dei rivenditori non autorizzati potrebbe essere determinante per quanto attiene
all'opponibilità ai terzi dei contratti di concessione esclusiva. In assenza di
siffatta tutela, un'azione di concorrenza sleale solo difficilmente potrebbe
aver successo.
20 Circa le
disposizioni del regolamento n. 1475/95, la Cour d'appel di Douai ritiene
necessaria l'interpretazione di quest'ultimo poiché l'azione di concorrenza
sleale è diretta non soltanto al risarcimento del danno subito quando era
applicabile il regolamento n. 123/85, ma anche alla fissazione del divieto
dell'attività svolta dal rivenditore indipendente per il periodo successivo
all'entrata in vigore del regolamento n. 1475/95.
21 Al fine di statuire sulla ricevibilità delle
questioni, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, spetta
unicamente ai giudici nazionali, che debbono assumere la responsabilità della
decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa,
sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in
grado di statuire nel merito, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla
Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile
solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto
comunitario chiesta dal detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività
o l'oggetto della controversia nella causa principale (v. segnatamente, sentenza 26 ottobre 1995,
causa C-143/94, Furlanis, Racc. pag. I-3633, punto 12). Ma tale ipotesi non
ricorre nella fattispecie di cui alla causa principale.
22 In effetti, da un
lato, il giudice nazionale ha sufficientemente chiarito che, anche se i
contratti di concessione esclusiva di autoveicoli non sono opponibili ai terzi
per effetto delle citate sentenze Grand garage albigeois e a. e Nissan France e
a., l'esito di un'azione di concorrenza sleale in base al proprio diritto
nazionale può dipendere dalla validità dei detti contratti con riguardo al
regolamento n. 123/85.
23 D'altro lato, la
necessità di ingiungere eventualmente alla convenuta nella causa principale la
cessazione della sua attività per l'avvenire è sufficiente per giustificare
l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1475/95 (v.,
in tal senso, sentenza 11 novembre 1997, causa C-408/95, Eurotunnel e a., Racc.
pag. I-6315, punto 24).
24 Alla luce di
quanto precede, si devono risolvere le questioni sollevate dal giudice
nazionale.
Sulla prima
questione
25 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento
n. 123/85 vada interpretato nel senso che l'esenzione da esso accordata si
applica ad un contratto che, anzitutto, non precisa i giustificati motivi che
consentono alle parti contraenti di esimersi dall'obbligo di non concorrenza e,
in secondo luogo, vieta al distributore di vendere autoveicoli nuovi di
qualsiasi altra marca, anche in locali commerciali diversi da quelli ove sono
offerti i prodotti contrattuali e, infine, impone al distributore un
determinato obiettivo di vendita fissato dal costruttore, obiettivo che è
sanzionato, qualora non sia raggiunto, da una modifica del territorio concesso,
dalla revoca dell'esclusiva o dalla risoluzione del contratto di concessione.
26 Per quanto
riguarda la prima parte di tale questione, va ricordato che, a tenore dell'art.
5, n. 2, punto 1, lett. a) e b), del regolamento n. 123/85, l'esenzione
dall'impegno di non vendere autoveicoli nuovi diversi da quelli della gamma
contrattuale e di non concludere per essi accordi di distribuzione e di
assistenza alla clientela è subordinata alla condizione che le parti prevedano
la possibilità di sottrarsi ai loro obblighi rispettivi dimostrando l'esistenza
di giustificati motivi.
27 Come giustamente
ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 22 delle sue conclusioni, le
disposizioni in questione si limitano a porre il principio in base al quale le
parti devono prevedere nei relativi contratti la possibilità di superare
l'obbligo di non concorrenza dimostrando l'esistenza di siffatti motivi
oggettivi, senza per questo esigere che il contratto contenga un elenco
esaustivo delle giustificazioni possibili.
28 L'art. 5, n. 2,
punto 1, lett. a) e b ), del regolamento n. 123/85 va quindi interpretato nel
senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica alla clausola di un
contratto di concessione esclusiva la quale si limita a prevedere che le parti
possono invocare, per esimersi dai rispettivi obblighi di non concorrenza,
giustificati motivi, senza precisare in che cosa questi ultimi possano
consistere.
29 Quanto alla
seconda parte della prima questione, si deve ricordare che l'art. 3, punto 3,
del regolamento n. 123/85 riserva al costruttore la possibilità di imporre al
distributore di non vendere autoveicoli nuovi concorrenti dei prodotti
contrattuali e di non vendere autoveicoli nuovi offerti da persone diverse dal
costruttore in locali commerciali nei quali sono offerti prodotti contrattuali.
30 Orbene, tenuto
conto del principio generale di divieto delle intese anticoncorrenziali di cui
all'art. 85, n. 1, del Trattato, le disposizioni a carattere derogatorio
contenute in un regolamento di esenzione per categoria non possono essere
oggetto di un'interpretazione estensiva e non possono essere interpretate in
modo tale da estenderne gli effetti al di là di quanto è necessario per la
tutela degli interessi che esse mirano a garantire (sentenza 24 ottobre 1995,
causa C-70/93, Bayerische Motorenwerke, Racc. pag. I-3439, punto 28).
31 La deroga di cui
all'art. 3, punto 3, del regolamento non riguarda quindi l'obbligo
eventualmente imposto al concessionario di non vendere autoveicoli nuovi
offerti da persone diverse dal costruttore in locali commerciali diversi da
quelli nei quali sono offerti i prodotti contrattuali.
32 Siffatta
interpretazione è d'obbligo anche quando il distributore possa invocare
giustificati motivi, previsti dall'art. 5, n. 2. Infatti, come a buon diritto
ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, la
possibilità accordata al distributore di invocare giustificati motivi consente
ai distributori, in presenza di motivi giustificati, soltanto di vendere
autoveicoli di un'altra marca, ma non concorrenti, anche nei locali in cui sono
venduti i prodotti contrattuali. Al contrario essa non può essere interpretata
nel senso che occorre dimostrare l'esistenza di giustificati motivi per poter
vendere veicoli forniti da persone diverse dal costruttore in locali
commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
33 Gli artt. 3,
punto 3, e 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 vanno pertanto interpretati nel
senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una clausola
contrattuale che vieta al distributore, salvo in caso di giustificati motivi,
di vendere autoveicoli nuovi di qualsiasi altra marca, anche in locali
commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
34 Per quel che
riguarda la terza parte della prima questione, occorre ricordare che l'art. 4,
n. 1, punto 3, del regolamento n. 123/85 consente ai costruttori di imporre ai
distributori di cercare di vendere nel territorio di cui trattasi un numero
minimo di prodotti contrattuali.
35 Ne risulta, da
una parte, che la possibilità di fissare obiettivi di vendita è prevista
espressamente dal regolamento n. 123/85 e, dall'altra, che l'obbligo imposto al
concessionario di conseguire un obiettivo siffatto deve consistere in un mero
obbligo di mezzi.
36 Va ancora
ricordato che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 disciplina i termini
per la risoluzione del contratto e che il n. 4 dello stesso articolo consente
alle parti di esercitare il recesso straordinario dall'accordo.
37 Ne consegue che
il regolamento n. 123/85 non vieta di prevedere, nell'ipotesi in cui il
concessionario non raggiunga l'obiettivo di vendita assegnato a causa della
violazione del suo obbligo di mezzi, sanzioni che possono comportare anche la
risoluzione dell'accordo.
38 Gli artt. 4, n.
1, punto 3, e 5, n. 2, punti 2 e 3, del regolamento n. 123/85 vanno quindi
interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica ad
una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo
di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del
contratto nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione
però che la fissazione dell'obiettivo di vendita costituisca l'espressione di
un mero obbligo di mezzi.
Sulla seconda
questione
39 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se le
soluzioni delle parti seconda e terza della prima questione siano parimenti
valide per le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 1475/95.
40 Quando alla prima
parte di tale questione, è sufficiente ricordare che l'art. 3, punto 3, del
regolamento n. 1475/95 prevede espressamente che l'esenzione si applica
all'obbligo di non vendere autoveicoli nuovi recanti un altro marchio, se non
in locali di vendita separati, sottoposti ad una gestione separata, con
personalità giuridica distinta e in modo tale da escludere la confusione fra
marche.
41 Gli artt. 3,
punto 3, e 5, n. 2, del regolamento n. 1475/95 vanno pertanto interpretati nel
senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una clausola
contrattuale che vieta al distributore, salvo in caso di giustificati motivi,
di vendere autoveicoli nuovi di altre marche, anche in locali commerciali
diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
42 Relativamente
alla seconda parte della seconda questione, va rilevato innanzi tutto che, se
l'art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 prevede, alla stregua dell'art. 5,
n. 4, del regolamento n. 123/85, il diritto di un contraente di recedere in via
straordinaria dall'accordo, l'articolo del nuovo regolamento precisa
espressamente che tale diritto sorge per l'inadempimento, da parte dell'altro
contraente, di uno dei suoi obblighi essenziali.
43 Va ricordato in
secondo luogo che l'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1475/95 impone
una condizione supplementare rispetto al medesimo punto del regolamento n.
123/85. In effetti, per rientrare nell'ambito di applicazione della
disposizione controversa, la fissazione degli obiettivi di vendita deve non
soltanto costituire l'espressione di un mero obbligo di mezzi, ma deve aver
luogo, inoltre, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, ad
opera di un esperto estraneo alle due parti.
44 Ne risulta che,
nel contesto del regolamento n. 1475/95, la fissazione degli obiettivi di
vendita non può essere effettuata unilateralmente da parte del costruttore.
45 Gli artt. 4, n.
1, punto 3, e 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95 vanno quindi
interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica ad
una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo
di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del
contratto nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione
però che la fissazione dell'obiettivo di vendita costituisca l'espressione di
un mero obbligo di mezzi e che tale fissazione abbia avuto luogo di comune
accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, ad opera di un esperto estraneo
alle due parti.
Sulla terza
questione
46 Con la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se il divieto
posto dall'art. 85, n. 1, del Trattato si applichi ad un contratto di
concessione di autoveicoli nell'ipotesi in cui quest'ultimo non fruisca
dell'esenzione per categoria.
47 Occorre
rammentare in proposito che il regolamento n. 123/85, regolamento di attuazione
dell'art. 85, n. 3, del Trattato al pari del regolamento n. 1475/95, si limita
a fornire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune
possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla
clientela - nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e
limitative della concorrenza - al divieto stabilito dall'art. 85, n. 1.
Tuttavia, i regolamenti considerati non impongono agli operatori economici di
avvalersi di dette possibilità. Né hanno l'effetto di modificare il contenuto
dell'accordo o di renderlo nullo qualora non siano soddisfatte tutte le
condizioni da essi stabilite (v. sentenza 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG
France, Racc. pag. 4071, punto 12).
48 Un accordo,
quando non soddisfa tutte le condizioni previste da un regolamento di
esenzione, rientra nel divieto dell'art. 85, n. 1, solo se ha per oggetto o per
effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato
comune e può esercitare un influsso sulle correnti di scambi tra Stati membri
(v. sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, La Technique minière, Racc. pag. 261,
e 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione,
Racc. pag. 457).
49 Spetta al giudice
a quo stabilire, in base al complesso dei dati di cui dispone e tenendo conto
del contesto economico e giuridico nel cui ambito l'accordo è inserito, se,
nella causa sottoposta al suo esame, le suddette condizioni siano soddisfatte.
50 Va in proposito
ricordato che un accordo non può essere isolato dalle circostanze di fatto o di
diritto che fanno sì che l'atto impedisca, restringa o falsi il gioco della
concorrenza. In tale contesto l'esistenza di contratti analoghi è una
circostanza che, insieme ad altre, può costituire il contesto economico e
giuridico nel quale il contratto dev'essere valutato (v. sentenza 12 dicembre
1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 479).
51 Nell'ipotesi in
cui il giudice a quo dichiari la nullità di una o più clausole contrattuali,
occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza VAG
France, già citata, punto 14), esulano dal diritto comunitario le conseguenze
della nullità ipso iure delle clausole contrattuali incompatibili con l'art.
85, n. 1, per tutti gli altri elementi dell'accordo o per le altre obbligazioni
che ne derivano. Spetta dunque del pari al giudice nazionale valutare, alla
luce del diritto nazionale da applicare, la portata e le conseguenze, per
l'insieme dei rapporti contrattuali, dell'eventuale nullità di talune clausole
contrattuali ai sensi dell'art. 85, n. 2.
52 La terza questione
dev'essere pertanto risolta nel senso che il divieto posto dall'art. 85, n. 1,
del Trattato si applica a clausole contenute in un contratto di concessione di
autoveicoli nell'ipotesi in cui queste ultime non fruiscano dell'esenzione per
categoria se, tenuto conto del contesto economico e giuridico, tali clausole
hanno per oggetto o per effetto di restringere in modo sensibile la concorrenza
all'interno del mercato comune e se esse sono tali da pregiudicare il commercio
tra gli Stati membri.
Decisione
relativa alle spese
Sulle spese
53 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità
europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale,
cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d'appel di Douai con
sentenza 20 giugno 1996, dichiara:
1) L'art. 5, n. 2, punto 1, lett. a) e b), del regolamento (CEE) della
Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione
dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la
distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela,
dev'essere interpretato nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si
applica alla clausola di un contratto di concessione esclusiva la quale si
limita a prevedere che le parti possono invocare, per esimersi dai rispettivi
obblighi di non concorrenza, giustificati motivi, senza precisare in che cosa
questi ultimi possano consistere.
Gli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento n. 123/85 vanno interpretati
nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una
clausola contrattuale che vieta al distributore, salvo in caso di giustificati
motivi, di vendere autoveicoli nuovi di qualsiasi altra marca, anche in locali
commerciali diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
Gli artt. 4, n. 1, punto 3, e 5, n. 2, punti 2 e 3, del regolamento n. 123/85
vanno quindi interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento
si applica ad una clausola contrattuale che impone al distributore un
determinato obiettivo di vendita e prevede sanzioni che possono comportare
anche la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga
raggiunto, a condizione però che la fissazione dell'obiettivo di vendita
costituisca l'espressione di un mero obbligo di mezzi.
2) Gli artt. 3, punto 3, e 5, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 28
giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del
Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il
relativo servizio di assistenza alla clientela, devono essere interpretati nel
senso che l'esenzione accordata dal regolamento non si applica ad una clausola
contrattuale che vieta al distributore, salvo in caso di giustificati motivi,
di vendere autoveicoli nuovi di altre marche, anche in locali commerciali
diversi da quelli ove sono offerti i prodotti contrattuali.
Gli artt. 4, n. 1, punto 3, e 5, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1475/95 vanno
interpretati nel senso che l'esenzione accordata dal regolamento si applica ad
una clausola contrattuale che impone al distributore un determinato obiettivo
di vendita e prevede sanzioni che possono comportare anche la risoluzione del
contratto nell'ipotesi in cui tale obiettivo non venga raggiunto, a condizione
però che la fissazione dell'obiettivo di vendita costituisca l'espressione di
un mero obbligo di mezzi e che tale fissazione abbia avuto luogo di comune
accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, ad opera di un esperto estraneo
alle due parti.
3) Il divieto posto dall'art. 85, n. 1, del Trattato si applica a clausole
contenute in un contratto di concessione di autoveicoli nell'ipotesi in cui
queste ultime non fruiscano dell'esenzione per categoria se, tenuto conto del
contesto economico e giuridico, tali clausole hanno per oggetto o per effetto
di restringere in modo sensibile la concorrenza all'interno del mercato comune
e se esse sono tali da pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.