SENTENZA DELLA CORTE

17 dicembre 1998

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricevibilità - Durata del procedimento - Provvedimenti istruttori - Accesso al fascicolo - Concorrenza - Intese - Ammende»

Nel procedimento C-185/95 P,

Baustahlgewebe GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Gelsenkirchen (Germania), con gli avv.ti Jochim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 6 aprile 1995, nella causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. II-987),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor Bernd Langeheine, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, poi dal signor Paul Nemitz, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alexander Böhlke, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

 

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm (relatore), L. Sevón, M. Wathelet, R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: P. Léger


cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 4 novembre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto depositato alla cancelleria della Corte il 14 giugno 1995, la Baustahlgewebe GmbH ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. II-987; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato l'art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa a un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata) (GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), ha fissato in 3 milioni di ECU l'importo dell'ammenda inflittale dalla Commissione, ha respinto il ricorso per il resto e l'ha condannata a sopportare le sue spese nonché un terzo delle spese della Commissione.

 

[…omissis…]

 

Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale

13.

Nel suo ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui le infligge un'ammenda di 3 milioni di ECU, respinge il suo ricorso e la condanna a sopportare le proprie spese, nonché un terzo di quelle della Commissione e pronunciare la chiusura del procedimento;

- in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per riprendere il procedimento;

- annullare gli artt. 1, 2 e 3 della decisione, nella parte in cui la riguardano e non sono stati annullati dalla sentenza impugnata;

- in subordine, ridurre l'ammenda ad un importo ragionevole;

- condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

14.

La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

15.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce che, con una durata eccessiva del procedimento, il Tribunale ha leso il suo diritto a un'udienza entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione») e, pronunciando la sua sentenza 22 mesi dopo la chiusura della fase orale, è venuto meno al principio generale di immediatezza. Inoltre, in sede di valutazione delle prove, il Tribunale avrebbe applicato un criterio di analisi erroneo, omettendo di controllare se i fatti rilevati dalla Commissione non potessero spiegarsi altrimenti che con l'esistenza di un'intesa, e avrebbe rifiutato di esaminare le prove dedotte dalla ricorrente. Ciò facendo, il Tribunale avrebbe infranto i principi vigenti in materia di prove. Inoltre, il Tribunale avrebbe leso i diritti della difesa respingendo la richiesta, che la ricorrente aveva formulato, di ordinare alla Commissione di consentirle la consultazione di tutti i documenti del procedimento amministrativo nonché di taluni documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco.

16.

[…omissis…]

18.

Per quanto riguarda gli eventuali vizi procedurali, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi degli artt. 168 A del Trattato CE e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo quest'ultima disposizione, essa può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi di procedura dinanzi al Tribunale recanti

pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

19.

Pertanto, la Corte è competente a controllare se dinanzi al Tribunale si siano verificati vizi procedurali lesivi per gli interessi della parte ricorrente, e deve verificare che siano stati rispettati i principi generali del diritto comunitario e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova (v., in particolare, ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 40).

20.

Occorre in proposito ricordare che l'art. 6, n. 1, della Convenzione dispone che ogni persona ha diritto ad un'equa pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale, istituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta.

21.

Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali (v., in particolare, parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 33, nonché sentenza 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14), e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole si applica nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione del diritto della concorrenza.

22.

Spetta pertanto alla Corte, in sede di ricorso avverso una sentenza del Tribunale, esaminare tali motivi dedotti con riferimento al procedimento dinanzi al Tribunale.

23.

Per quanto riguarda, inoltre, l'asserita erroneità dell'esame dei fatti, risulta dagli artt. 168 A del Trattato e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia che il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 39).

24.

La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (v., in particolare, ordinanza San Marco/Commissione, citata, punto 40). Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi,

una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenza 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42).

25.

Tuttavia, l'accertare se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (v., in particolare, sentenze 1° ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidrányi/Commissione, Racc. pag. I-4339, punto 29; 20 novembre 1997, causa C-188/96 P, Commissione/V, Racc. pag. I-6561, punto 24, e 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53).

 

Sui motivi attinenti ai vizi di procedura

Quanto alla violazione del principio della durata ragionevole del procedimento

26.

La ricorrente afferma che il termine entro il quale il Tribunale si è pronunciato è eccessivo, in violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione. La durata del procedimento non sarebbe affatto dovuta alle circostanze del caso di specie, ma sarebbe, anzi, imputabile al Tribunale. Un ritardo del genere costituirebbe un «Prozeßhindernis» (motivo di irricevibilità) atto a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata e della decisione, nonché la chiusura del procedimento. In subordine, la ricorrente deduce che la durata eccessiva delle fasi amministrativa e giudiziaria costituisce, di per sé, una circostanza attenuante e una causa di riduzione dell'ammenda in forza di un principio di riduzione della pena che sarebbe riconosciuto tanto dall'ordinamento giuridico degli Stati membri quanto dalla giurisprudenza del Tribunale.

27.

La Commissione contesta che il procedimento abbia avuto durata eccessiva e ritiene che, sebbene la durata del procedimento dinanzi al Tribunale possa parere lunga, essa non può comunque configurare un motivo di irricevibilità.

28.

Giova precisare, preliminarmente, che il procedimento la cui durata costituisce, nella fattispecie, l'oggetto dell'esame della Corte - chiamata a determinare se si sia verificato un vizio di procedura lesivo degli interessi della ricorrente - ha avuto come dies a quo il 20 ottobre 1989, data del deposito del ricorso d'annullamento, e si è concluso il 6 aprile 1995, data della pronuncia della sentenza impugnata. Di conseguenza, la durata del procedimento oggetto dell'esame della Corte è di circa cinque anni e sei mesi.

29.

Occorre rilevare anzitutto che una durata del genere è, prima facie, notevole. Tuttavia, la ragionevolezza di tale durata dev'essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l'interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (v., per analogia, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze Erkner e Hofauer del 23 aprile 1987, serie A n. 117, paragrafo 66; Kemmache del 27 novembre 1991, serie A n. 218, paragrafo 60;

Phocas/Francia del 23 aprile 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, pag. 546, paragrafo 71, e Garyfallou AEBE/Grecia del 27 settembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pag. 1821, paragrafo 39).

30.

Per quanto riguarda la rilevanza della lite per la ricorrente, occorre sottolineare che la sua sopravvivenza economica non era direttamente messa a repentaglio dalla controversia. Ciò non toglie che, in caso di controversia sull'esistenza di un'infrazione alle norme di concorrenza, il precetto fondamentale della certezza del diritto, sulla quale gli operatori economici debbono poter contare, nonché l'obiettivo di garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno, presentano un rilevante interesse non solo per il ricorrente stesso e per i suoi concorrenti, bensì anche per i terzi, in ragione del vasto numero di persone interessate e degli interessi economici in gioco.

31.

La ricorrente rischiava effettivamente, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, di vedersi infliggere un'ammenda massima pari al 10% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente. Nella fattispecie la Commissione, ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione, ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di 4,5 milioni di ECU, pagabile entro tre mesi a decorrere dalla notifica, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 12,50% allo scadere di tale termine.

32.

In proposito l'art. 192 del Trattato CE prevede, in particolare, che le decisioni della Commissione che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo e che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. In forza del combinato disposto degli artt. 185, 186 e 192 del Trattato CE e dell'art. 4 della decisione 88/591, i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale non hanno effetto sospensivo; il Tribunale può, ove ritenga che le circostanze lo impongano, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ordinare i provvedimenti provvisori necessari e, se del caso, sospendere l'esecuzione forzata.

33.

Nella fattispecie risulta dagli atti che, nel corso del procedimento giudiziario, non si è proceduto ad alcuna misura di riscossione dell'ammenda, in quanto la ricorrente ha costituito una garanzia bancaria, così come le era stato imposto dalla Commissione. Una tale circostanza non può tuttavia privare la ricorrente del suo diritto a un processo equo entro un termine ragionevole, né, in particolare, del suo diritto ad ottenere una pronuncia sulla fondatezza delle accuse di violazione del diritto della concorrenza sollevate nei suoi confronti dalla Commissione e delle ammende inflittele per tale motivo.

34.

Considerato l'insieme delle circostanze, occorre rilevare che il procedimento dinanzi al Tribunale rivestiva per la ricorrente un'effettiva importanza.

35.

Per quanto riguarda la complessità della causa, giova ricordare che la Commissione, nella sua decisione, è giunta a concludere che quattordici produttori di rete saldata avevano violato l'art. 85 del Trattato con una serie di accordi o di pratiche concordate vertenti su quote di consegna e sui prezzi di tale prodotto. Il ricorso della ricorrente costituiva uno degli undici ricorsi, redatti in tre lingue processuali diverse, che sono stati formalmente riuniti ai fini della fase orale.

36.

In proposito, risulta dagli atti e dalla sentenza impugnata che il procedimento relativo alla ricorrente necessitava di un approfondito esame di documenti piuttosto voluminosi, nonché di questioni di fatto e di diritto di una certa complessità.

37.

Per quanto riguarda il comportamento della ricorrente dinanzi al Tribunale, emerge dagli atti che il termine previsto per il deposito della controreplica è stato, su sua richiesta, prorogato di circa un mese.

38.

In proposito, l'argomento della Commissione secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale è stato ritardato perché il legale della ricorrente anzitutto non era intervenuto nella fase amministrativa dinanzi alla Commissione e, in secondo luogo, aveva svolto la parte essenziale della sua argomentazione, a torto, sull'ammenda che la Commissione le aveva inflitto per la sua partecipazione al cartello di crisi strutturale, dev'essere disatteso.

39.

Infatti, l'impresa destinataria di una decisione della Commissione che accerti infrazioni al diritto della concorrenza e le infligga ammende deve poter contestare con ogni mezzo ritenuto utile la fondatezza delle accuse sollevate nei suoi confronti.

40.

Pertanto, non è dimostrato che la ricorrente abbia contribuito in maniera significativa a prolungare la durata del procedimento.

41.

Per quanto riguarda il comportamento delle competenti autorità, è opportuno ricordare che l'affiancamento del Tribunale alla Corte e l'istituzione di un doppio grado di giurisdizione mirava, da una parte, a migliorare la tutela giurisdizionale dei singoli, in particolare con riferimento ai ricorsi che richiedono l'esame approfondito di fatti complessi, e, d'altra parte, a preservare la qualità e l'efficacia della tutela giurisdizionale nell'ordinamento giuridico comunitario, consentendo alla Corte di concentrare la sua attività sul suo compito essenziale, che è quello di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto comunitario.

42.

In questo senso, la struttura del sistema giurisdizionale comunitario ammette, sotto determinati profili, che il Tribunale, incaricato di accertare i fatti e di procedere ad un esame sostanziale della controversia, possa disporre di un tempo relativamente maggiore per istruire i ricorsi che necessitano l'esame approfondito di fatti complessi. Tuttavia, tale missione non dispensa il giudice comunitario specificamente istituito a tal fine dal rispettare il termine ragionevole nella trattazione delle cause di sua competenza.

43.

Occorre tener conto altresì dei vincoli connessi al procedimento dinanzi ai giudici comunitari, legati, in particolare, al regime linguistico processuale previsto dall'art. 35 del regolamento di procedura del Tribunale, e all'obbligo, previsto dall'art. 36, n. 2, dello stesso regolamento di procedura, di pubblicare le sentenze nelle lingue previste dall'art. 1 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385).

44.

Si deve rilevare tuttavia che non risulta dalle circostanze del caso che siffatti vincoli possano giustificare la durata del procedimento dinanzi al Tribunale.

45.

Occorre sottolineare infatti che, sotto il profilo del termine ragionevole, due sono i periodi significativi nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale. In tal senso, circa 32 mesi sono trascorsi tra la fine della fase scritta e la decisione di passare alla fase orale. Vero è che, con ordinanza 13 ottobre 1992, è stata disposta la riunione delle undici cause ai fini della fase orale, ma si deve rilevare l'assenza, nel corso di tale periodo, di qualunque altra misura di organizzazione del procedimento o di istruzione. A ciò si aggiunga il fatto che tra la chiusura della fase orale e la pronuncia della sentenza del Tribunale sono trascorsi 22 mesi.

46.

Anche tenuto conto dei vincoli connessi al procedimento dinanzi ai giudici comunitari, un'istruzione e una deliberazione di tale durata sono giustificabili soltanto sulla scorta di circostanze eccezionali. Non essendovi stata alcuna sospensione del procedimento dinanzi al Tribunale, in particolare ai sensi degli artt. 77 e 78 del suo regolamento di procedura, si deve concludere che non ricorrono, nella fattispecie, circostanze del genere.

47.

Alla luce di quanto precede, è giocoforza rilevare, pur tenendo conto della relativa complessità della causa, che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale ha superato i limiti della ragionevolezza.

48.

Per ragioni di economia processuale e al fine di garantire un rimedio immediato ed effettivo a tale vizio procedurale, si deve dichiarare che il motivo vertente sull'eccessiva durata del procedimento è fondato ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui fissa a 3 milioni di ECU l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

49.

Per contro, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, tale motivo non può determinare l'annullamento della sentenza impugnata nel suo insieme.

 

Sulla violazione di un principio di immediatezza

50.

La ricorrente ritiene che il Tribunale, avendo pronunciato la sua sentenza 22 mesi dopo la chiusura della fase orale, avrebbe infranto il principio generale di diritto comunitario dell'immediatezza del procedimento giurisdizionale, al punto che

l'utilità della fase orale sarebbe venuta meno con l'affievolirsi del suo ricordo nella memoria dei giudici. Essa afferma, in sostanza, che il principio dell'oralità del procedimento giurisdizionale implicherebbe il carattere immediato del procedimento il quale, come avviene nei codici di procedura civile e penale della maggior parte degli Stati membri, comporterebbe l'obbligo per il Tribunale di spedire le cause a sentenza immediatamente dopo l'udienza di trattazione e di pronunciare le sue sentenze entro un termine ad essa prossimo.

51.

La Commissione ritiene che il principio dell'immediatezza del procedimento, nel senso inteso dalla ricorrente, non esista in diritto comunitario, di guisa che tale motivo dovrebbe essere respinto.

52.

In proposito occorre rilevare che, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, né l'art. 55, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale né alcun'altra disposizione dello stesso regolamento o dello Statuto CE della Corte di giustizia prevedono che le sentenze del Tribunale debbano essere pronunciate entro un certo termine dopo la fase orale.

53.

D'altra parte, va rilevato che la ricorrente non ha dimostrato che la durata della deliberazione abbia avuto una qualunque incidenza sulla soluzione della controversia di cui era investito il Tribunale, in particolare con riferimento alla dispersione delle prove.

54.

Ciò considerato, il motivo in esame va respinto in quanto infondato.

 

Sulla violazione dei principi in materia di prove

55.

A parere della ricorrente il Tribunale ha, anzitutto, applicato un criterio di analisi erroneo in sede di valutazione delle prove, limitandosi a verificare se la Commissione avesse dimostrato la partecipazione della ricorrente alle intese, senza prendere in considerazione la tesi di quest'ultima, e ha, inoltre, trasgredito le norme in materia di preclusione respingendo le istanze di audizione di testimoni in quanto tardive. Limitandosi ad esaminare la tesi della Commissione e rifiutando di esaminare le prove dedotte dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe infranto l'obbligo di istruire e il diritto a un processo equo, nonché il principio della libera valutazione delle prove e il principio «in dubio pro reo».

56.

Quanto al primo punto, la ricorrente contesta sostanzialmente al Tribunale di non aver verificato se i fatti esposti dalla Commissione non potessero spiegarsi altrimenti che con l'esistenza di un'intesa, sebbene la ricorrente ne avesse dato un'altra giustificazione, plausibile e coerente.

57.

La Commissione afferma che questa censura costituisce, in realtà, una domanda di riesame dei fatti.

58.

In proposito, sempreché tale contestazione non verta sulla valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, occorre ricordare che, in caso di controversia sulla sussistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione.

59.

Tuttavia, nulla fa pensare che il Tribunale abbia omesso di prendere in considerazione gli elementi dedotti dalla ricorrente, controllando quelli presentati dalla Commissione. Risulta anzitutto dai punti 64-67 della sentenza impugnata che il Tribunale, con riferimento all'intesa tra la ricorrente e la Tréfilunion, sulla scorta di un'analisi delle note presentate dalla Commissione ha concluso che quest'ultima aveva provato a sufficienza soltanto due dei tre punti della concertazione contestata. Inoltre, i punti 90-92 della sentenza impugnata, relativi alle intese sulle quote e sui prezzi con i produttori del Benelux, i punti 115-118, vertenti sull'intesa tra la ricorrente e la Tréfilarbed, e i punti 131-136, relativi alle intese sui prezzi e sulle quote sul mercato del Benelux, dimostrano che il Tribunale, tenendo conto degli argomenti della ricorrente, ha proceduto a un esame dei fatti sottopostigli dalla Commissione e ne ha concluso che quest'ultima aveva dimostrato a sufficienza che la ricorrente aveva partecipato alle intese di cui trattasi.

60.

Quanto al secondo punto, la ricorrente contesta al Tribunale di aver interpretato erroneamente il proprio regolamento di procedura allorché ha respinto le sue deduzioni istruttorie in quanto tardive. La ricorrente non contesta di aver dedotto le sue prove per la prima volta in fase di replica. Essa afferma, tuttavia, che gli elementi di prova dedotti in sede di replica non erano né nuovi né tardivi ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, giacché essa avrebbe proposto l'audizione dei testimoni e la propria comparizione personale nella replica per confutare le prove dedotte dalla Commissione nel controricorso.

61.

La ricorrente sostiene inoltre che l'obbligo di istruire e i principi del contraddittorio e del processo equo obbligherebbero il Tribunale ad accogliere le istanze istruttorie, salvo in alcuni casi limitati, che non ricorrerebbero nel caso di specie. Essa afferma che la reiezione delle sue offerte di audizione di testimoni e di comparizione personale si traduce in una valutazione anticipata delle prove e aggiunge che, anche in mancanza di deduzioni istruttorie, il principio inquisitorio imporrebbe al Tribunale, in particolare nei procedimenti che possono sfociare nell'applicazione di ammende, di estendere d'ufficio l'istruzione a tutti i mezzi di prova a sua disposizione e di sforzarsi di ottenere la migliore prova possibile.

62.

La Commissione ritiene che il Tribunale, allorché ha ritenuto che le istanze istruttorie dedotte per la prima volta in sede di replica costituissero un ritardo che doveva essere motivato, si sia conformato alla sua giurisprudenza costante.

63.

Preliminarmente giova ricordare che la ricorrente, per fornire la prova delle sue affermazioni, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale ha chiesto che fosse sentito in

qualità di testimone il suo consulente giuridico, l'avv. Pillmann e, in sede di replica, di comparire essa stessa in persona del suo legale rappresentante, signor Müller, nonché di sentire in qualità di testimone il signor Broekman, ex presidente dei produttori del Benelux.

64.

Risulta dal fascicolo che, nella sua conferenza del 18 e 24 marzo 1993, il Tribunale ha deciso di porre alle parti taluni quesiti. Tenuto conto della domanda di audizione della ricorrente e alla luce di quattro telex del 15 dicembre 1983, 11 gennaio, 4 marzo e 4 aprile 1984, la ricorrente è stata invitata a «indicare quali sono le ragioni precise e di fatto che (l'hanno indotta) a contraddire il contenuto apparente dei documenti menzionati al di là della globale negazione contenuta nelle sue memorie».

65.

Nella conferenza del 13 e 17 maggio 1993 il Tribunale ha deciso di raccogliere le osservazioni delle parti sull'eventuale audizione dei signori Müller e Broekman e sulla comparizione personale, in udienza, delle ricorrenti Boël, Steelinter e Tréfilunion, in persona dei rappresentanti informati dei contatti che avevano avuto luogo all'epoca.

66.

Con lettera 19 maggio 1993, la Commissione si è opposta all'audizione dei testimoni citati in quanto essi erano, in ogni caso, i rappresentanti delle imprese interessate dalla decisione. Il 26 maggio 1993 il Tribunale ha deciso di riservarsi sull'eventuale audizione dei testimoni.

67.

Al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non era necessario procedere all'audizione di testimoni, né ordinare la comparizione della ricorrente. Ai punti 94, 120 e 138 della stessa sentenza il Tribunale, in applicazione dell'art. 48, n. 1, del suo regolamento di procedura, ha respinto le offerte di audizione di testimoni e di comparizione della ricorrente in quanto tali offerte di prova - formulate in sede di replica - erano tardive, considerato che la ricorrente non aveva addotto alcuna circostanza che le avesse impedito di presentarle nell'atto introduttivo del ricorso.

68.

Alla luce delle circostanze della fattispecie, la valutazione del Tribunale in ordine all'opportunità di sentire l'avv. Pillmann e il signor Müller in merito all'intesa tra la Baustahlgewebe e la Tréfilunion non può essere rimessa in discussione.

69.

Quanto al rifiuto, da parte del Tribunale, di sentire i signori Müller e Broekman in quanto tali offerte di prova erano tardive, si deve rilevare che l'art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che quest'ultimo ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni sia d'ufficio, sia su richiesta delle parti, sentite le parti. La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso dev'essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione. L'art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale dispone che il ricorso deve contenere, se del caso, le offerte di prova.

70.

Allorché una domanda di assunzione di testimoni, formulata nell'atto introduttivo del ricorso, indica con precisione i fatti sui quali il o i testimoni devono essere sentiti e i motivi che ne giustificano l'audizione, spetta quindi al Tribunale valutare la pertinenza della domanda rispetto all'oggetto della lite e la necessità di procedere all'assunzione dei testimoni citati.

71.

Ai sensi dell'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni. Esse motivano il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.

72.

Pertanto, la prova contraria e l'ampliamento delle deduzioni istruttorie a seguito di una prova contraria della controparte nel suo controricorso non sono colpite dalla preclusione prevista dall'art. 48, n. 1, del regolamento di procedura. Tale disposizione riguarda infatti i mezzi di prova nuovi e dev'essere letta alla luce dell'art. 66, n. 2, che prevede espressamente che la prova contraria e l'ampliamento dei mezzi di prova sono riservati.

73.

Tuttavia, per quanto riguarda, nella fattispecie, le istanze di assunzione del testimone signor Broekman e la comparizione della ricorrente stessa, è sufficiente rilevare che risulta dal fascicolo come i mezzi di prova dedotti dalla Commissione nel controricorso fossero già menzionati nella sua decisione nonché nella comunicazione degli addebiti o nei relativi allegati, e fossero stati prodotti dalla ricorrente stessa come allegato 3 all'atto introduttivo dinanzi al Tribunale. Analogamente, per quanto riguarda le dichiarazioni del signor Müller nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione il 24 novembre 1987, alla quale il Tribunale ha fatto riferimento ai punti 92 e 135 della sentenza impugnata, è pacifico che esse comparivano nel verbale di tale riunione, anch'esso prodotto dalla ricorrente stessa come allegato 9 all'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale.

74.

Di conseguenza, si deve rilevare che la domanda di audizione del signor Broekman e quella di comparire essa stessa in persona del suo legale rappresentante, signor Müller, non possono essere considerate offerte di prova contraria, e che la ricorrente era in grado di dedurre tali mezzi di prova nell'atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale.

75.

Ciò considerato, giustamente il Tribunale ha ritenuto che i mezzi di prova dedotti in sede di replica fossero tardivi, e li ha respinti in quanto la ricorrente non aveva motivato il ritardo.

76.

Dev'essere inoltre respinto l'argomento della ricorrente secondo il quale il Tribunale sarebbe venuto meno a un obbligo di istruire, che gli incomberebbe, essendo pacifico che esso ha adottato misure di organizzazione del procedimento

volte a facilitare la produzione delle prove e a precisare gli argomenti delle parti, in conformità all'art. 64, n. 2, del suo regolamento di procedura.

77.

Occorre infine sottolineare che il Tribunale non è tenuto a citare testimoni d'ufficio, giacché l'art. 66, n. 1, del suo regolamento di procedura precisa che esso dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare.

78.

Di conseguenza, il motivo vertente sulla violazione da parte del Tribunale dei principi vigenti in materia di prova dev'essere respinto.

 

Sulla violazione del diritto di consultare taluni documenti

79.

La ricorrente afferma che il Tribunale ha infranto i diritti della difesa avendo rifiutato di accogliere la sua domanda di produzione di tutti i documenti della fase amministrativa, benché il diritto di accesso al fascicolo sia riconducibile a un principio fondamentale del diritto comunitario, il cui rispetto si impone in ogni circostanza. In tal senso, la Commissione avrebbe l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, l'insieme dei documenti a carico e a discarico che essa ha raccolto nel corso dell'indagine. Tali principi troverebbero applicazione anche nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, qualora i documenti eventualmente pertinenti alla difesa del ricorrente non gli siano stati comunicati nel corso della fase amministrativa. In ogni caso, la ricorrente ritiene che il Tribunale non potesse rifiutare di accogliere la sua istanza di produzione di documenti perché essa non aveva fornito indizi atti a dimostrare che tali documenti erano pertinenti alla sua difesa. Infatti, la parte e i suoi legali possono valutare l'importanza di un documento ai fini della difesa soltanto allorché ne conoscono l'esistenza e il contenuto.

80.

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha leso i diritti della difesa rifiutando di disporre la produzione dei documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco.

81.

La Commissione sottolinea che, per quanto riguarda la domanda di accesso all'insieme del fascicolo, giustamente il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito indizi atti a dimostrare che tali documenti erano pertinenti alla sua difesa. Quanto ai documenti relativi al cartello di crisi strutturale, un vizio procedurale di questo tipo non potrebbe essere impugnato con ricorso in quanto non sarebbe tale da ledere gli interessi della ricorrente e costituirebbe un ampliamento dell'oggetto della lite sottoposta al Tribunale, come tale irricevibile in sede di impugnazione.

82.

Per quanto riguarda, anzitutto, l'eccezione di irricevibilità dedotta dalla Commissione, è sufficiente rilevare che, in primo luogo, il fatto che l'esistenza del cartello di crisi strutturale tedesco abbia o meno influenzato la decisione è stato dibattuto dinanzi al Tribunale e che, in secondo luogo, la ricorrente afferma dinanzi alla Corte che tale cartello di crisi ha quanto meno influenzato l'importo delle ammende inflitte. In queste circostanze, non si tratta, sul punto, di un ampliamento dell'oggetto della lite dinanzi al Tribunale. Il motivo vertente sul diritto di consultare i documenti attinenti al cartello di crisi è pertanto ricevibile.

83.

Inoltre, per quanto riguarda l'accesso ai documenti, occorre rammentare che, come risulta dal punto 23 della sentenza impugnata, nel corso della fase amministrativa, la Commissione ha comunicato alla ricorrente i documenti che la interessavano direttamente o indirettamente, fatti salvi quelli riservati, segnalando comunque che la ricorrente aveva la possibilità, al fine di preparare le sue osservazioni, di prendere conoscenza, previa autorizzazione, di altri documenti in possesso della Commissione.

84.

Come risulta dal punto 28 della sentenza impugnata nonché dal fascicolo, il legale della ricorrente, appena nominato, ha sostenuto dinanzi alla Commissione di aver ancora il diritto di consultare il fascicolo dopo l'adozione della decisione. Uno scambio di corrispondenza tra le parti rivela che la Commissione ha ricordato alla ricorrente di averle già trasmesso, in allegato alla comunicazione degli addebiti, i documenti sui quali questa si fondava. Con telefax dell'11 ottobre 1989 la Commissione ha trasmesso un elenco dei documenti del fascicolo, in quanto riferiti alla ricorrente, proponendole di trasmettergliene copia. A seguito di tale offerta, con telefax del 16 ottobre 1989 la ricorrente ha chiesto, in primo luogo, l'invio della relazione e degli atti concernenti l'ispezione effettuata il 6 e il 7 novembre 1985 nei suoi uffici nonché della relazione sull'ispezione effettuata negli stessi giorni negli uffici del Fachverband Betonstahlmatten e, in secondo luogo, l'autorizzazione a prendere visione dei verbali e degli altri documenti con cui il Bundeskartellamt aveva informato la Commissione dell'esistenza, in Germania, di un cartello di crisi strutturale. La Commissione non avrebbe tuttavia reagito a tale richiesta fino alla presentazione del ricorso.

85.

Nell'atto introduttivo del ricorso la ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione di consentirle la consultazione: a) di tutti gli atti processuali che la riguardavano, b) di tutti i documenti, della corrispondenza, delle note e dei verbali con i quali il Bundeskartellamt ha informato la Commissione dell'esistenza del cartello di crisi strutturale nonché c) di tutti i documenti, gli appunti, i verbali e le note riguardanti le trattative trilaterali fra la Commissione, il Bundeskartellamt e i rappresentanti dell'associazione tedesca del cartello di crisi strutturale.

86.

Il Tribunale ha dichiarato, come risulta dal punto 33 della sentenza impugnata, che la richiesta della ricorrente andava considerata una domanda di misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di procedura.

87.

Al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda di accesso al fascicolo della Commissione, in quanto la ricorrente non aveva negato di aver ricevuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, tutti i documenti del fascicolo che la riguardavano direttamente o indirettamente e sui quali era basata la comunicazione degli addebiti, e in quanto essa non aveva fornito indizi tali da far ritenere che altri documenti sarebbero stati rilevanti per la sua difesa. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente fosse stata posta in grado di far valere, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti che le era stata inviata, nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nella suddetta comunicazione degli addebiti o a questa allegati, e che perciò fosse stato rispettato il diritto alla difesa. Il Tribunale ne ha concluso pertanto che, sia nella preparazione del ricorso, sia nel corso del procedimento, i legali della ricorrente avevano potuto valutare con piena cognizione di causa la legittimità della decisione e garantire pienamente la difesa della ricorrente.

88.

Al punto 35 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto inoltre la domanda di produzione dei documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco in quanto la ricorrente non aveva dimostrato che, non disponendo di tali documenti, essa non aveva potuto difendersi dalle accuse formulate nei suoi confronti, e in quanto essa non aveva fornito alcun indizio atto a provare che i detti documenti potevano essere rilevanti per la soluzione della controversia. Il Tribunale ha aggiunto che, in ogni caso, si trattava di mezzi di prova estranei all'oggetto del procedimento.

89.

Occorre rilevare in proposito che l'accesso al fascicolo nelle cause di concorrenza ha specificamente lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza dei mezzi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, al fine di potersi pronunciare in modo efficace, sulla base di tali mezzi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti (sentenze 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7; 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punti 9 e 11, e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 21).

90.

Tuttavia, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, i principi generali di diritto comunitario attinenti al diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si applicano, in quanto tali, al procedimento giurisdizionale, essendo quest'ultimo disciplinato dallo Statuto CE della Corte di giustizia e dal regolamento di procedura del Tribunale.

91.

Infatti, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che «le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti».

92.

Ai sensi dell'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove, nonché di determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art. 64, nn. 3, lett. d), e 4, le dette misure possono essere proposte dalle parti in qualsiasi momento del procedimento e possono consistere nella richiesta di presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.

93.

Ne consegue che la ricorrente poteva chiedere al Tribunale di ordinare alla controparte di produrre i documenti in suo possesso. Nondimeno, per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento.

94.

E' giocoforza rilevare che risulta dalla sentenza impugnata e dal fascicolo del Tribunale che, sebbene la Commissione le avesse sottoposto un elenco di tutti i documenti del fascicolo che la riguardavano, la ricorrente non ha identificato sufficientemente, nella sua richiesta al Tribunale, i documenti del fascicolo di cui richiedeva la produzione. Quanto ai documenti relativi al cartello di crisi strutturale tedesco, sebbene la ricorrente abbia contestato alla Commissione di aver considerato la sua partecipazione al cartello come circostanza aggravante, essa non ha tuttavia fornito precisazioni sull'utilità che i documenti richiesti avrebbero presentato nei suoi confronti.

95.

Giustamente, quindi, il Tribunale ha respinto, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata, la domanda di produzione dei documenti. Pertanto, tale motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

 

[…omissis…]

 

Sulle conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda

141.

Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la Corte ritiene che la somma di 50 000 ECU costituisca un risarcimento equo, in ragione dell'eccessiva durata del procedimento.

142.

Di conseguenza, giacché la sentenza impugnata è stata annullata nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda (v. punto 48 della presente sentenza), la Corte, pronunciandosi in via definitiva, in conformità all'art. 54 del suo Statuto, fissa tale ammenda in 2 950 000 ECU.

143.

Il ricorso è respinto per il resto.

 

Sulle spese

144.

Ai sensi dell'art. 122 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese. Atteso che la Commissione è rimasta soccombente su uno dei capi, mentre la ricorrente è rimasta soccombente sugli altri, si deve disporre che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 1995, causa T-145/89, Baustahlgewebe/Commissione, nella parte in cui fissa l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in 3 milioni di ECU, è annullato.

2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è fissato in 2 950 000 ECU.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti di quelle della Commissione.