ORDINANZA DELLA CORTE

4 febbraio 2000

«Procedura Domanda di deposito di osservazioni in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale Diritti fondamentali»


Nel procedimento C-17/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Emesa Sugar (Free Zone) NV

e

Aruba,

domanda vertente sulla validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con lettera 11 giugno 1999, inviata alla cancelleria della Corte, l'Emesa Sugar (Free Zone) NV (in prosieguo: l'«Emesa») ha chiesto di depositare osservazioni scritte in seguito alla presentazione, all'udienza del 1 giugno scorso, delle conclusioni dell'avvocato generale. Con lettera in pari data il governo di Aruba si è associato a tale domanda.

2 Va rilevato che lo Statuto CE della Corte di giustizia e il regolamento di procedura della stessa non prevedono, per le parti, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale.

3 Tuttavia l'Emesa si richiama alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla portata dell'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), in particolare alla sentenza 20 febbraio 1996, Vermeulen/Belgio (Recueil des arrêts et décisions, 1996, I, pag. 224).

4 L'art. 6, n. 1, della CEDU stabilisce quanto segue:

«Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta».

5 Nella citata sentenza Vermeulen/Belgio la Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver osservato che il compito principale del pubblico ministero presso la Cour de cassation (Belgio) «tanto in udienza quanto in sede di decisione, è quello di assistere la Corte di cassazione e di vigilare sulla tutela dell'unità della giurisprudenza» (§ 29), «osservando la più rigorosa obiettività» (§ 30), ha ritenuto «di dover attribuire grande importanza al ruolo effettivamente svolto nel procedimento dal membro dell'ufficio del pubblico ministero e, specificamente, al contenuto e alle conseguenze delle conclusioni dallo stesso presentate. Tali conclusioni contengono un parere la cui autorità è mutuata da quella del pubblico ministero stesso [nella versione inglese della sentenza: 'procureur general's department']. Questo parere, oggettivo e motivato in diritto, mira anch'esso ad ispirare e, di conseguenza, ad influenzare la Corte di cassazione» (§ 31).

6 Essa ha dichiarato che «l'impossibilità per l'interessato di replicare al suddetto parere prima della conclusione dell'udienza viola il diritto ad un processo contraddittorio. Tale diritto implica, in via di principio, la facoltà per le parti di un processo penale o civile di venire a conoscenza di tutti i documenti e di tutte le osservazioni presentate al giudice, anche da un magistrato indipendente [nella versione francese della sentenza: "magistrat indépendant"; nella versione inglese della sentenza: "independent member of the national legal service"] per influenzarne la decisione, nonché di discuterla». Di conseguenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che tale circostanza configurava di per sé una violazione dell'art. 6, n. 1 della CEDU (§ 33) (v. altresì, nello stesso senso, sentenze 20 febbraio 1996, Lobo Machado/Portogallo, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pag. 195, § 28-31; 25 giugno 1997, Van Orshoven/Belgio, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pag. 1040, § 38-41; 27 marzo 1998, J.J./Paesi Bassi, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pag. 604, § 42 e 43, e K.D.B./Paesi Bassi, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pag. 621, § 43 e 44).

7 Secondo l'Emesa questa giurisprudenza si applica alle conclusioni presentate dall'avvocato generale alla Corte, alle quali pertanto essa chiede di replicare.

8 Va ricordato in primo luogo che, secondo costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., in particolare, parere 28 marzo 1996, n. 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 33). A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dagli atti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, al riguardo, un significato particolare (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89, Ert, Racc. pag. I-2925, punto 41).

9 Questi principi sono poi stati ripresi nell'art. 6, n. 2, UE, ai sensi del quale «[l]'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario». Ai sensi dell'art. 46, lett. d), UE, la Corte vigila sull'applicazione di tale disposizione «per quanto riguarda l'attività delle istituzioni, nella misura in cui [essa] sia competente a norma dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del trattato sull'Unione europea».

10 Occorre inoltre ricordare lo status e il ruolo dell'avvocato generale nell'ordinamento giudiziario definito dal Trattato CE e dallo Statuto CE della Corte di giustizia e precisato dal regolamento di procedura di quest'ultima.

11 Ai sensi degli artt. 221 CE e 222 CE la Corte di giustizia è composta di giudici ed assistita da avvocati generali. L'art. 223 CE stabilisce modalità e procedure di nomina identiche per gli uni e per gli altri. Inoltre, dal titolo I dello Statuto CE della Corte di giustizia, che ha un valore giuridico pari a quello del Trattato stesso, risulta chiaramente che gli avvocati generali hanno lo stesso status dei giudici, in particolare per quanto riguarda l'immunità e le cause di ricusazione, garantendo loro piena imparzialità e indipendenza.

12 Del resto gli avvocati generali, tra i quali non esiste alcun vincolo di subordinazione, non sono né una magistratura requirente né un ufficio di pubblico ministero e non dipendono da alcuna autorità, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento giudiziario di taluni Stati membri. Nell'esercizio delle loro funzioni essi non perseguono la difesa di alcun tipo di interesse.

13 Il ruolo dell'avvocato generale va collocato in quest'ottica. Tale ruolo consiste, ai sensi dell'art. 222 CE, nel presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, che è di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del Trattato.

14 Ai sensi degli artt. 18 dello Statuto CE della Corte di giustizia e 59 del regolamento di procedura della Corte le conclusioni dell'avvocato generale pongono termine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di fuori del dibattimento, esse aprono la fase della deliberazione da parte della Corte. Non si tratta pertanto di un parere rivolto ai giudici o alle parti proveniente da un'autorità esterna alla Corte o che «mutu[erebbe] la propria autorità da quella [di un] pubblico ministero [nella versione inglese della sentenza: 'procureur general's department']» (sentenza Vermeulen, citata, punto 31), bensì dell'opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un membro dell'istituzione stessa.

15 L'avvocato generale infatti partecipa pubblicamente e personalmente al processo di elaborazione della decisione giudiziaria e, di conseguenza, all'esercizio della funzione giurisdizionale affidata alla Corte. Del resto, le conclusioni sono pubblicate insieme alla sentenza della Corte.

16 Tenuto conto del nesso tanto organico quanto funzionale esistente tra l'avvocato generale e la Corte, ricordato ai punti 10-15 della presente ordinanza, la citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo non risulta applicabile alle conclusioni degli avvocati generali.

17 Occorre poi rilevare che, tenuto conto dei vincoli specifici derivanti dal diritto processuale comunitario, con riguardo in particolare al regime linguistico, riconoscere alle parti il diritto di presentare osservazioni in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale, avente come corollario il diritto per le altre parti (e, nei procedimenti pregiudiziali che rappresentano la maggioranza delle cause sottoposte alla Corte, tutti gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni interessate) di replicare alle suddette osservazioni, incontrerebbe notevoli difficoltà e allungherebbe considerevolmente la durata del processo.

18 E' vero che i vincoli inerenti all'ordinamento giudiziario comunitario non possono giustificare la violazione del diritto fondamentale ad un processo contraddittorio. Tuttavia ciò non avviene dal momento che la Corte può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell'art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti, e ciò con riguardo allo scopo stesso del contraddittorio, che è quello di evitare che la Corte possa essere influenzata da argomenti sui quali le parti non hanno potuto discutere (v., in particolare, sulla riapertura della fase orale del procedimento, ordinanza 22 gennaio 1992, causa C-163/90, Administration des douanes et droits indirects/Legros e a. (non pubblicata nella Raccolta), e sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Administration des douanes et droits indirects/Legros e a. (Racc. pag. I-4625); ordinanza 9 dicembre 1992, causa C-2/91, Meng (non pubblicata nella Raccolta), e sentenza 17 novembre 1993, causa C-2/91, Meng (Racc. pag. I-5751); ordinanza 13 dicembre 1994, causa C-312/93, Peterbroeck (non pubblicata nella Raccolta), e sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I-4599); ordinanza 23 settembre 1998, causa C-262/96, Sürül (non pubblicata nella Raccolta), e sentenza 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül (Racc. pag. I-2685), nonché ordinanza 17 settembre 1998, causa C-35/98, Verkoijen (non pubblicata nella Raccolta).

19 Nel caso di specie, però, la domanda dell'Emesa non verte sulla riapertura della fase orale del procedimento, né adduce elementi precisi da cui se ne desuma l'utilità o la necessità.

20 Pertanto la domanda dell'Emesa di depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale va respinta.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) La domanda dell'Emesa Sugar (Free Zone) NV di depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale è respinta.

2) Le spese sono riservate.