ORDINANZA DELLA CORTE
4
febbraio 2000
«Procedura Domanda di deposito di osservazioni in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale Diritti fondamentali»
Nel procedimento C-17/98,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aja (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Emesa Sugar (Free Zone) NV
e
Aruba,
domanda vertente sulla validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con lettera 11 giugno 1999, inviata alla cancelleria della Corte, l'Emesa Sugar (Free Zone) NV (in prosieguo: l'«Emesa») ha chiesto di depositare osservazioni scritte in seguito alla presentazione, all'udienza del 1 giugno scorso, delle conclusioni dell'avvocato generale. Con lettera in pari data il governo di Aruba si è associato a tale domanda.
2 Va rilevato che lo Statuto CE della Corte di giustizia e il regolamento di procedura della stessa non prevedono, per le parti, la possibilità di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale.
3 Tuttavia l'Emesa si richiama alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa alla portata dell'art. 6, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), in particolare alla sentenza 20 febbraio 1996, Vermeulen/Belgio (Recueil des arrêts et décisions, 1996, I, pag. 224).
4 L'art. 6, n. 1, della CEDU stabilisce quanto segue:
«Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, ai fini della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta».
5 Nella citata sentenza Vermeulen/Belgio la Corte europea dei diritti
dell'uomo, dopo aver osservato che il compito principale del pubblico ministero
presso la Cour de cassation (Belgio) «tanto in udienza quanto in sede di
decisione, è quello di assistere la Corte di cassazione e di vigilare sulla
tutela dell'unità della giurisprudenza» (§ 29), «osservando la più rigorosa
obiettività» (§
30), ha ritenuto «di dover attribuire grande importanza al ruolo effettivamente
svolto nel procedimento dal membro dell'ufficio del pubblico ministero e,
specificamente, al contenuto e alle conseguenze delle conclusioni dallo stesso
presentate. Tali conclusioni contengono un parere la cui autorità è mutuata da
quella del pubblico ministero stesso [nella versione inglese della sentenza:
'procureur general's department']. Questo parere, oggettivo e motivato in
diritto, mira anch'esso ad ispirare e, di conseguenza, ad influenzare la Corte
di cassazione» (§
31).
6 Essa ha dichiarato che «l'impossibilità per l'interessato di replicare al suddetto parere prima della conclusione dell'udienza viola il diritto ad un processo contraddittorio. Tale diritto implica, in via di principio, la facoltà per le parti di un processo penale o civile di venire a conoscenza di tutti i documenti e di tutte le osservazioni presentate al giudice, anche da un magistrato indipendente [nella versione francese della sentenza: "magistrat indépendant"; nella versione inglese della sentenza: "independent member of the national legal service"] per influenzarne la decisione, nonché di discuterla». Di conseguenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato che tale circostanza configurava di per sé una violazione dell'art. 6, n. 1 della CEDU (§ 33) (v. altresì, nello stesso senso, sentenze 20 febbraio 1996, Lobo Machado/Portogallo, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pag. 195, § 28-31; 25 giugno 1997, Van Orshoven/Belgio, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, pag. 1040, § 38-41; 27 marzo 1998, J.J./Paesi Bassi, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pag. 604, § 42 e 43, e K.D.B./Paesi Bassi, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pag. 621, § 43 e 44).
7 Secondo l'Emesa questa giurisprudenza si applica alle conclusioni presentate dall'avvocato generale alla Corte, alle quali pertanto essa chiede di replicare.
8 Va ricordato in primo luogo che, secondo costante giurisprudenza, i
diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto
dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., in particolare, parere 28 marzo
1996, n. 2/94, Racc. pag. I-1759, punto 33). A tal fine la Corte si ispira alle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite
dagli atti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli
Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, al riguardo, un
significato particolare (v., in particolare, sentenza 18 giugno 1991, causa
C-260/89, Ert, Racc. pag. I-2925, punto 41).
9 Questi principi sono poi stati ripresi nell'art. 6, n. 2, UE, ai
sensi del quale «[l]'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario». Ai sensi dell'art. 46, lett. d),
UE, la Corte vigila sull'applicazione di tale disposizione «per quanto riguarda
l'attività delle istituzioni, nella misura in cui [essa] sia competente a norma
dei trattati che istituiscono le Comunità europee e a norma del trattato
sull'Unione europea».
10 Occorre inoltre ricordare lo status e il ruolo dell'avvocato
generale nell'ordinamento giudiziario definito dal Trattato CE e dallo Statuto
CE della Corte di giustizia e precisato dal regolamento di procedura di
quest'ultima.
11 Ai sensi degli artt. 221 CE e 222 CE la Corte di giustizia è
composta di giudici ed assistita da avvocati generali. L'art. 223 CE stabilisce
modalità e procedure di nomina identiche per gli uni e per gli altri. Inoltre,
dal titolo I dello Statuto CE della Corte di giustizia, che ha un valore
giuridico pari a quello del Trattato stesso, risulta chiaramente che gli
avvocati generali hanno lo stesso status dei giudici, in particolare per quanto
riguarda l'immunità e le cause di ricusazione, garantendo loro piena
imparzialità e indipendenza.
12 Del resto gli avvocati generali, tra i quali non esiste alcun
vincolo di subordinazione, non sono né una magistratura requirente né un
ufficio di pubblico ministero e non dipendono da alcuna autorità, a differenza
di quanto avviene nell'ordinamento giudiziario di taluni Stati membri.
Nell'esercizio delle loro funzioni essi non perseguono la difesa di alcun tipo
di interesse.
13 Il ruolo dell'avvocato generale va collocato in quest'ottica. Tale
ruolo consiste, ai sensi dell'art. 222 CE, nel presentare pubblicamente, con
assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause
sottoposte alla Corte per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua
missione, che è di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione
del Trattato.
14 Ai sensi degli artt. 18 dello Statuto CE della Corte di giustizia e
59 del regolamento di procedura della Corte le conclusioni dell'avvocato
generale pongono termine alla fase orale del procedimento. Collocandosi al di
fuori del dibattimento, esse aprono la fase della deliberazione da parte della
Corte. Non si tratta pertanto di un parere rivolto ai giudici o alle parti
proveniente da un'autorità esterna alla Corte o che «mutu[erebbe] la propria
autorità da quella [di un] pubblico ministero [nella versione inglese della
sentenza: 'procureur general's department']» (sentenza Vermeulen, citata, punto
31), bensì dell'opinione individuale, motivata ed espressa pubblicamente, di un
membro dell'istituzione stessa.
15 L'avvocato generale infatti partecipa pubblicamente e personalmente
al processo di elaborazione della decisione giudiziaria e, di conseguenza,
all'esercizio della funzione giurisdizionale affidata alla Corte. Del resto, le
conclusioni sono pubblicate insieme alla sentenza della Corte.
16 Tenuto conto del nesso tanto organico quanto funzionale esistente
tra l'avvocato generale e la Corte, ricordato ai punti 10-15 della presente
ordinanza, la citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
non risulta applicabile alle conclusioni degli avvocati generali.
17 Occorre poi rilevare che, tenuto conto dei vincoli specifici
derivanti dal diritto processuale comunitario, con riguardo in particolare al
regime linguistico, riconoscere alle parti il diritto di presentare osservazioni
in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale, avente come corollario il
diritto per le altre parti (e, nei procedimenti pregiudiziali che rappresentano
la maggioranza delle cause sottoposte alla Corte, tutti gli Stati membri, la
Commissione e le altre istituzioni interessate) di replicare alle suddette
osservazioni, incontrerebbe notevoli difficoltà e allungherebbe
considerevolmente la durata del processo.
18 E' vero che i vincoli inerenti all'ordinamento giudiziario
comunitario non possono giustificare la violazione del diritto fondamentale ad
un processo contraddittorio. Tuttavia ciò non avviene dal momento che la Corte
può, d'ufficio o su proposta dell'avvocato generale ovvero su domanda delle
parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell'art. 61 del
regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti
o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e ciò con riguardo allo scopo stesso del
contraddittorio, che è quello di evitare che la Corte possa essere influenzata
da argomenti sui quali le parti non hanno potuto discutere (v., in particolare,
sulla riapertura della fase orale del procedimento, ordinanza 22 gennaio 1992,
causa C-163/90, Administration des douanes et droits indirects/Legros e a. (non
pubblicata nella Raccolta), e sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90,
Administration des douanes et droits indirects/Legros e a. (Racc. pag. I-4625);
ordinanza 9 dicembre 1992, causa C-2/91, Meng (non pubblicata nella Raccolta),
e sentenza 17 novembre 1993, causa C-2/91, Meng (Racc. pag. I-5751); ordinanza
13 dicembre 1994, causa C-312/93, Peterbroeck (non pubblicata nella Raccolta),
e sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck (Racc. pag. I-4599);
ordinanza 23 settembre 1998, causa C-262/96, Sürül (non pubblicata nella
Raccolta), e sentenza 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül (Racc. pag. I-2685),
nonché ordinanza 17 settembre 1998, causa C-35/98, Verkoijen (non pubblicata
nella Raccolta).
19 Nel caso di specie, però, la domanda dell'Emesa non verte sulla
riapertura della fase orale del procedimento, né adduce elementi precisi da cui
se ne desuma l'utilità o la necessità.
20 Pertanto la domanda dell'Emesa di depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni dell'avvocato generale va respinta.
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) La domanda dell'Emesa Sugar (Free Zone) NV di depositare osservazioni scritte in risposta alle conclusioni presentate dall'avvocato generale è respinta.
2) Le spese sono riservate.