CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE
LEZIONI INTEGRATIVE
INTRODUZIONE AL METODO DI STUDIO
ESEMPIO: LE ANTINOMIE NORMATIVE ED I CRITERI DI RISOLUZIONE
IL PROBLEMA: LE ANTINOMIE
DEFINIZIONE : le antinomie normative sono contrasti tra norme.
CIOÈ? Può capitare di trovarsi di fronte a disposizioni che esprimono significati tra loro incompatibili oppure che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti.
QUINDI: l’interprete, che deve scegliere la norma da applicare nel caso concreto, è tenuto a risolvere le antinomie.
[Att.! una buona definizione comprende TUTTI questi elementi]
COME SI RISOLVONO? A volte è sufficiente la cd. interpretazione sistematica; in altri casi tale operazione è impossibile (il testo delle disposizioni non consente di ricavarne norme coerenti) ed è quindi necessario ricorrere ai CRITERI DI RISOLUZIONE.
LA SOLUZIONE: I QUATTRO CRITERI
DEFINIZIONE (GENERALE): v. sopra
- Dove si trovano? Spesso nelle leggi (in Italia, alcuni [quali?] di essi si trovano nelle Preleggi), ma si può tranquillamente dire che i criteri di risoluzione delle antinomie sono impliciti nell’ordinamento. [perché?]
DISCIPLINA (come funzionano): DIPENDE dal TIPO di antinomia che si deve risolvere:
SE il contrasto è tra norme di PARI GRADO GERARCHICO → crit. CRONOLOGICO
[esempio?]
SE tra norme di DIVERSO GRADO → crit. GERARCHICO
[esempio?]
SE tra norme in RAPPORTO DI GENERALITÀ/SPECIALITÀ → crit. di SPECIALITA’
[esempio?]
… e il CRITERIO DI COMPETENZA? Non si presta ad una definizione in forma di regola per l’interprete, perché non è un criterio prescrittivo, ma esplicativo: serve a spiegare com’è attualmente organizzato il sistema delle fonti. [perché? da dove nasce il problema?]
***
◊ CRITERIO CRONOLOGICO
DEFINIZIONE: in caso di contrasto tra norme di pari gradi gerarchico, si deve preferire quella più recente a quella meno recente.
DISCIPLINA:
EFFETTO → ABROGAZIONE: cessazione dell’efficacia [v. principio di irretroattività] della norma più antica.
DIVERSI TIPI DI ABROGAZIONE (Perché la successione delle leggi nel tempo è un fenomeno fisiologico dell’ordinamento e l’effetto abrogativo può derivare da cause molto diverse).
a) abrogazione ESPRESSA: per dichiarazione espressa del legislatore
b) abrog. TACITA: per incompatibilità tra le singole disposizioni
c) abrog. IMPLICITA: quando un’intera materia viene ridisciplinata
[Att.! la distinzione tra le ultime due non è così netta]
CHE DIFFERENZA C’È?
ESPRESSA: contenuta in una DISPOSIZIONE (di solito articoli finali), ovvero disposta direttamente dal legislatore quindi valida PER TUTTI (erga omnes) [perché?]
TACITA E IMPLICITA: ricavata in via interpretativa, perciò vale SOLO PER LE PARTI (inter partes) del giudizio [perché?]
COSA HANNO IN COMUNE? L’EFFICACIA NEL TEMPO: in tutti i casi l’abrogazione opera
SOLO PER IL FUTURO (ex nunc)
◊ CRITERIO GERARCHICO:
DEFINIZIONE: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato.
L’ATTO INVALIDO È VIZIATO (Perché non è conforme alle norme che lo disciplinano: fenomeno “patologico” che si verifica nell’ordinamento)
I VIZI [di legittimità, diversi da quelli di merito] possono essere di DUE TIPI:
a) FORMALI: riguardano la forma dell’atto [esempio?]
b) SOSTANZIALI: riguardano il contenuto normativo della disposizione (le norme) [esempio?]
DISCIPLINA:
EFFETTO → ANNULLAMENTO: effetto di una dichiarazione di illegittimità pronunciata da un giudice nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma; incide sulla validità dell’atto/disposizione/norma.
[Att.! alla distinzione tra validità e legittimità]
La dichiarazione del giudice:
- ha, in linea generale, efficacia NEI CONFRONTI DI TUTTI (erga omnes)
- fa sì che l’atto annullato non possa più essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza all’annullamento:ha quindi efficacia RETROATTIVA (ex tunc) [perché?]
ATTENZIONE! La retroattività è LIMITATA ai rapporti pendenti [perché?]
◊ CRITERIO DI SPECIALITÀ:
DEFINIZIONE: in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva.
N.B. definizione (codificazione) difficile, sia a livello concettuale che a livello legislativo [perché? Attenzione ai tre profili segnalati sul manuale!]
DISCIPLINA:
EFFETTO → DEROGA: le norme in conflitto restano entrambe valide ed efficaci; l’interprete deciderà quale applicare e l’altra sarà semplicemente “non applicata”
Vale TRA LE PARTI ed ha efficacia EX NUNC
N.B. Attenzione ai casi in cui è il legislatore a disporre direttamente la prevalenza di una norma sull’altra.
◊ CRITERIO DI COMPETENZA:
DEFINIZIONE: criterio esplicativo dell’organizzazione del sistema delle fonti; prevede l’applicazione della fonte cui la Costituzione ha assegnato la competenza per quella determinata materia
[da approfondire dopo aver studiato le singole fonti]
ESEMPI: regolamenti parlamentari, leggi regionali, fonti comunitarie